Non ha diritto a ricevere il trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia Inps il lavoratore che non deposita l’istanza di ammissione al passivo nel fallimento del proprio datore di lavoro e a seguito della chiusura della procedura fallimentare non procede con il tentativo del pignoramento nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9670/2019, pubblicata il 5 aprile 2019.
IL CASO: L’INPS – Gestione Fondo di Garanzia rigettava la domanda proposta da un lavoratore tesa ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto già accertato con un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro che era stato dichiarato fallito e la procedura concorsuale era stata chiusa con la ripartizione dell’attivo.
Avverso il suddetto provvedimento, il lavoratore proponeva ricorso che veniva rigettato dal Tribunale. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame proposto dal lavoratore il quale richiedeva la riapertura del fallimento del proprio datore di lavoro.
Il lavoratore, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’articolo 2 della legge 29 maggio 982 n. 297 avendo la Corte di Appello errato nel sostenere la mancanza dei presupposti di legge per ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, in quanto non aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, anche perchè aveva lavorato a Milano e il fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Roma.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso in quanto il lavoratore non solo non ha depositato l’istanza di ammissione al passivo ma, una volta tornato in bonis il proprio datore di lavoro, non ha agito con l’azione esecutiva nonostante che il credito fosse stato accertato con un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in via definitiva.
Secondo gli Ermellini:
come affermato dal costante orientamento degli stessi giudici di legittimità, nel caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, oltre all’intervenuto fallimento deve fornire la prova di aver depositato l’istanza di ammissione al passivo;
nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che il mancato deposito dell’insinuazione al passivo sia dovuta al fatto che il lavoratore non abbia avuto conoscenza dell’intervenuto fallimento del proprio datore di lavoro, in quanto la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa;
l’espressione contenuta nella legge fallimentare “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942”, va interpretata nel senso che la richiesta di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto dal fondo di garanzia istituito presso l’INPS può essere accolta tutte le volte in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, sia in quanto non sussistono i presupposti previsti dalla legge sia per la presenza di ragioni ostative di carattere oggettivo.
Cassazione civile ordinanza n.9670/2019