Azione di regresso fra condebitori solidali in caso di accordo fra uno di essi e la banca a definizione di plurimi accordi.

Azione di regresso fra condebitori solidali in caso di accordo fra uno di essi e la banca a definizione di plurimi accordi.
Venerdi 12 Aprile 2019

L'accordo, stipulato fra la banca e uno dei suoi condebitori in solido, avente ad oggetto la definizione di plurimi rapporti di debito e contenente clausola di riserva di azione nei confronti dell'altro condebitore deve qualificarsi come remissione.

Il condebitore solidale è tenuto al pagamento della quota di debito risultante dalla decurtazione di quella gravante sull'altro condebitore nei cui confronti la Banca ha consentito la remissione e può agire in via di regresso per quanto versato in eccedenza.

Con la Sentenza n. 1795/2019, pubblicata il 14.03.2019, la Corte di Appello di Roma, definendo un giudizio avente ad oggetto l’esercizio dell’azione di regresso esercitata da un condebitore solidale di una banca nei confronti dell’altro che gli opponeva l’accordo transattivo raggiunto con l’istituto di credito, ha affermato che  l’accordo con il quale la banca definisce, con uno dei condebitori, plurimi rapporti riservando espressamente l’azione nei confronti dell’altro, non può essere qualificato come pactum de non petendo, bensì in termini di remissione del debito.

 Secondo il giudice capitolino di secondo grado la differenza fra remissione e pactum de non petendo non esiste se quest’ultimo non è soggetto a limiti di tempo; se invece a tale patto è collegato un termine, o è subordinato a circostanze particolari, allora la distinzione tra le due figure può facilmente individuarsi.

In tale ultimo caso e in presenza di più debitori in solido, se il creditore rimette il debito ad uno solo, si estingue anche il debito degli altri condebitori (art. 1301 c. c.); se invece il creditore stipula con un condebitore un pactum de non petendo, il debito continuerà a sussistere per intero e nei confronti di tutti, solo che il creditore non potrà chiedere l’adempimento al debitore con cui ha stipulato il patto.

Da ciò deriva che nel caso di remissione il condebitore solidale è tenuto al pagamento della quota di debito risultante dalla decurtazione di quella gravante sull'altro condebitore nei cui confronti la Banca ha consentito la remissione ( art. 1301 co 1 , secondo periodo c. c.). Il condebitore escusso dalla banca per l'intero debito può agire in regresso per la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza.

 

Allegato:

Corte Appello Roma sentenza n,1795/2019

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