Dal 2018 cambia il tasso di interesse legale

A cura della Redazione.
Dal 2018 cambia il tasso di interesse legale

Sale di due decimi di punto il saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Sabato 16 Dicembre 2017

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 13 dicembre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017, ha stabilito il nuovo tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

Il nuovo tasso è fissato nella misura dello 0,3% annuo, il primo aumento dopo una lunga serie di riduzioni.

L'inversione di rotta del tasso legale, più che dall'andamento dei titoli di stato di durata inferiore a 1 anno, è dipesa dall'aumento dell'inflazione (v. grafico) che quest'anno ha ricominciato a far sentire i suoi effetti  dopo il periodo di stagnazione dei prezzi e di deflazione che ha caratterizzato l'economia degli ultimi anni.

Come ogni anno, abbiamo aggiornato la tabella e l'applicazione per il calcolo degli interessi legali con il nuovo tasso che entra in vigore dal primo gennaio del 2018.

Sempre in materia di tassi, ricordiamo l'art. 1284 c.c. novellato che, con i commi 4 e 5, stabilisce che nel caso in cui il creditore abbia iniziato un procedimento giudiziario per il recupero di un credito debbano essere applicati gli interessi moratori anziché quelli legali a decorrere dalla data in cui si è incardinato il giudizio.

Le modifiche all'art. 1284 sono state introdotte dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10/11/ 2014, n. 162, ed hanno effetto sui procedimenti iniziati a partire dall' 11/12/2014.

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Di seguito il testo del decreto:


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2017

Modifica del saggio di interesse legale

(GU n. 292 del 15/12/2017)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro: Padoan

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