La pubblicazione sul nostro sito della nuova applicazione di calcolo, che tiene conto delle modifiche apportate all'art. 1284 c.c., offre lo spunto per una breve disamina della normativa.
Venerdi 16 Giugno 2017 |
Come è noto, all'art. 1284 c.c. sono stati aggiunti due nuovi commi che prevedono ex lege il ricorso agli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali nel caso in cui il creditore abbia proposto domanda giudiziale per il recupero del credito.
Le nuove disposizioni sono state introdotte dall' art. 17, comma 1 del D.L. 12/09/2014, n. 132 recante "Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti", convertito con modificazioni nella L. 10/11/ 2014, n. 162, ed hanno effetto sui procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ossia sui procedimenti iniziati a far data dal 11/12/2014.
Di seguito il testo dei nuovi commi:
"Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale".
In altri termini, l'art. 1284 novellato stabilisce chiaramente che, in assenza di un tasso stabilito contrattualmente tra le parti, si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (DLGS 231/2002) ma solo a partire dalla data in cui si è incardinato il giudizio.
Il citato DLGS 231 e le successive disposizioni, recependo una direttiva Europea, avevano già inteso limitare il fenomeno dei ritardati pagamenti, una piaga questa che risulta piuttosto diffusa nel nostro Paese e che contribuisce in parte alla stagnazione economica in cui ci troviamo.
La disposizione in esame prosegue il cammino intrapreso dal legislatore introducendo di fatto un regime differenziato nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie per le quali sia stata emessa una condanna in giudizio, con l'ulteriore scopo di decongestionare le aule dei tribunali scoraggiando il debitore attraverso un cospicuo aumento del tasso di mora che il debitore è costretto a versare in caso di soccombenza oltre al credito dovuto e (presumibilmente) alle spese legali.
Il tasso di mora riservato quindi alle c.d. "transazioni commerciali" viene di fatto esteso a tutte le obbligazioni pecuniarie ma solo a partire dalla data della domanda giudiziale.
Attualmente il saggio di interesse legale, che si è progressivamente ridotto nel corso degli anni, è pari allo 0,1 % mentre gli interessi moratori, aggiornati ogni semestre, sono pari all' 8 %, un valore di gran lunga superiore che può indurre il debitore a non resistere in giudizio se non per comprovati e validi motivi.
Naturalmente, se le parti hanno stabilito convenzionalmente un tasso di mora diverso, dovrà essere utilizzato quest'ultimo come base per il calcolo degli interessi dovuti.
E' evidente quindi il tentativo di usare la leva economica del tasso di interesse elevato (l'otto per cento in un periodo in cui l'inflazione è poco superiore all'1%) per scoraggiare il debitore ma è altrettanto vero che, in assenza di ulteriori correttivi, ciò potrebbe produrre l'effetto contrario, vale a dire indurre il creditore ad allungare i tempi del giudizio per lucrare sugli interessi così alti.
In assenza di disposizioni contrarie la norma, così come formulata, deve intendersi applicabile dinanzi a qualsiasi giudice (tribunale ordinario, tributario, amministrativo ecc.) e per qualsiasi procedimento finalizzato al cosiddetto "recupero del credito", ovvero all'accertamento del diritto di ricevere il pagamento di una somma di denaro.
A questo proposito è bene precisare che, essendo disposizione di legge, il nuovo art. 1284 deve essere automaticamente applicato dal giudice ma tuttavia, in virtù dell'art. 112 c.p.c., la parte creditrice dovrà continuare a formulare un'espressa domanda di condanna al pagamento degli interessi dovuti, anche se determinati sulla base del nuovo art. 1284 c.c..
Per quanto riguarda infine il periodo che intercorre tra il momento in cui si è formato il credito fino alla presentazione della domanda giudiziale, in assenza di giurisprudenza contraria, si ritiene che debba continuare ad applicarsi il tasso di interesse legale che, per analogia, dovrà entrare anch'esso nella formulazione della domanda di condanna al pagamento degli interessi.
L'art. 17, comma 2 del D.L. 132/2014 stabilisce che i nuovi commi dell'art. 1284 c.c. producano i loro effetti rispetto ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire per le azioni processuali intraprese dall'11/12/2014 compreso.
Tale disposizione, creando un'evidente sperequazione, potrebbe dare adito ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost. ma tuttavia non vi sono dubbi interpretativi nella sua applicazione: motivo per cui abbiamo deciso di attenerci strettamente al dettato normativo e non consentire quindi un'applicazione "retroattiva".
Su richiesta di numerosi utenti abbiamo pensato di realizzare una semplice utility che possa agevolare il lettore nei calcoli senza costringerlo a utilizzare applicazioni diverse e a sommare tra loro i risultati.
La nuova applicazione tiene conto di tutte le considerazioni sopra esposte e, rispetto alle utility per il calcolo degli interessi fin qui realizzate, richiede una nuova informazione obbligatoria, ossia la data della domanda giudiziale.
Tale informazione serve come “spartiacque” per decidere quali interessi utilizzare, ossia gli interessi legali, che decorrono dal momento in cui si è formato il credito fino alla domanda giudiziale, e quelli moratori per le transazioni commerciali che, come stabilisce il comma 4 dell'art. 1284 novellato, iniziano a maturare dal momento in cui è proposta domanda giudiziale fino alla data ultima per il calcolo (campo "Calcola interessi al").
Riteniamo che il principio di diritto enunciato nella nota sentenza delle SS.UU. (n. 1712 del 1995), principio che ha ispirato lo sviluppo di una delle prime applicazioni realizzate sul nostro sito (“rivalutazione e interessi”), resta valido anche alla luce della nuova formulazione dell'art 1284 c.c. per cui si è deciso di lasciare la possibilità di rivalutare annualmente il capitale sul quale calcolare gli interessi (legali o moratori che siano).
Se tuttavia, per particolari esigenze o per intervenuta giurisprudenza contraria, si desidera calcolare i soli interessi senza applicare la rivalutazione monetaria è sufficiente togliere la spunta dal campo "Rivaluta annualmente".
Abbiamo pertanto previsto l'opzione per la rivalutazione annuale del credito che si comporta esattamente come nell'altra applicazione (“rivalutazione e interessi”): prima si rivaluta il capitale annualmente (dopo 12 mesi) e poi si calcolano gli interessi sul capitale così rivalutato.
Poiché la rivalutazione annuale si determina a partire dal mese di decorrenza del credito fino allo stesso mese dell'anno successivo, capita spesso che la domanda giudiziale cada all'interno di tale intervallo e che pertanto tale periodo sia diviso in due: un periodo in cui si devono applicare gli interessi legali ed un altro in cui si devono applicare quelli moratori.
Tuttavia, per analogia con l'altra applicazione il capitale di riferimento dovrà essere lo stesso in entrambi i periodi, ossia quello rivalutato annualmente al termine dei 12 mesi.
Infine, poiché l'art. 1284, riporta la possibilità per le parti di stabilire un tasso di mora fisso abbiamo aggiunto l'opzione che consente di indicare liberamente il tasso da utilizzare per il calcolo.
Naturalmente, un questo caso, non sarà fatta alcuna distinzione tra prima e dopo la presentazione della domanda giudiziale in quanto in tal caso il comma 4 esclude espressamente il ricorso agli interessi moratori, essendo stato stabilito un diverso tasso tra le parti.
Per quanto riguarda infine la disciplina transitoria non abbiamo ritenuto necessario, per il momento, dare la possibilità di applicare gli interessi moratori anche ai procedimenti iniziati prima dell'11 dicembre 2014 in quanto il dettato normativo è estremamente chiaro sul punto.
Ne consegue che, inserendo nel campo “Domanda giudiziale” una data anteriore all'11/12/2014, l'applicazione applicherà la normativa previgente che prevede il ricorso ai soli interessi legali, eventualmente rivalutati anno per anno, producendo di fatto lo stesso risultato dell'altra applicazione.
Vedi anche tutte le nostre applicazioni per la rivalutazione monetaria e gli interessi.