A mente del primo comma dell’articolo 1123 del codice civile: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Venerdi 2 Marzo 2018 |
In assenza delle tabelle millesimali, come vanno ripartite le spese tra i condomini?
La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4259/2018, pubblicata il 21 febbraio 2018.
Gli Ermellini con la suddetta ordinanza hanno ribadito quanto già affermato in altre decisioni, statuendo che le spese vanno ripartite sempre in base al valore della proprietà di ciascun condomino, salvo diverse convenzioni da approvarsi all’unanimità, non essendo possibile procedere alla ripartizione in parti uguali.
IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione trae origine dall’impugnazione della delibera assembleare con la quale un condominio aveva deciso di ripartire in parti uguali e non secondo i millesimi, le spese derivante da un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, promosso da un avvocato, che era anche condomino del suddetto condominio, per l’attività professionale svolta nei confronti di quest’ultimo. L’impugnazione veniva dichiarata improcedibile dal Giudice di Pace in quanto proposta con ricorso e non con citazione, mentre il Tribunale, quale giudice di appello, riteneva legittima la ripartizione delle spese relative al suddetto decreto ingiuntivo, non esistendo le tabelle millesimali e non essendo applicabile l'art. 1132 c.c. proprio perché il condominio non aveva deliberato di resistere alla pretesa monitoria. Pertanto, l’avvocato -condomino proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 codice civile e violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c..
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
Nel caso di una condanna giudiziale definitiva del condominio, in persona dell'amministratore, al pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore della gestione condominiale (nella specie, dello stesso condomino avvocato a titolo di compenso per prestazioni professionali), la ripartizione tra i condomini degli oneri derivanti dalla condanna del condominio va comunque fatta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione (arg. da Cass. Sez. 2, 12/02/2001, n. 1959);
la mera mancanza formale delle tabelle millesimali non autorizza l’assemblea condominiale alla ripartizione delle spese in parti uguali, spettando semmai al giudice di stabilire l'entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà (Cass. Sez. 2, 26/04/2013, n. 10081; Cass. Sez. 2, 30/07/1992, n. 9107);
La delibera condominiale, adottata a maggioranza, di ripartizione in parti uguali degli oneri derivanti dalla condanna del condominio, in deroga all'art. 1123 c.c., va peraltro certamente ritenuta nulla (Cass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301; Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233);
Come già affermato dalla stessa Corte di Cassazione in altri arresti è invalida la delibera dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).
Ripartizione spese condominali
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 4259 del 21/02/2018