La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4470/2018 affronta la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei doveri coniugali.
Il caso: Il Tribunale di Roma pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi G. e Fa. con addebito della stessa al marito, disponeva in merito all' affido e alla collocazione della figlia minore, individuava il contributo dovuto dal Ci. per il mantenimento del coniuge separato e della discendente e rigettava le differenti domande presentate, fra cui quella di risarcimento avanzata dalla Fa. per il ristoro dei danni causati dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati quali la dignità, la riservatezza, l’ onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l'integrità psicofisica.
La decisione veniva impugnata sia dal marito che dalla moglie che in via incidentale sollecitava, fra l’ altro, l’accoglimento della domanda di risarcimento danni presentata.
La Corte d' Appello di Roma, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado in punto di contributo per il mantenimento della moglie e per le spese della figlia, rigettava l’ appello incidentale proposto dalla Fa. relativamente alla richiesta di risarcimento danni: per la Corte, infatti, la domanda risarcitoria presentata, facendo conseguire le singole voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) ex se genericamente dalla condotta tenuta dal marito e senza alcuna deduzione precisa di circostanze tali da consentire una valutazione della sussistenza del danno circostanziata e parametrata sulla persona della resistente, non meritava accoglimento in mancanza di una specifica allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito.
La donna propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.: la Suprema Corte sul punto osserva quanto segue:
i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell' art. 2059 c.c.;
la dignità e l’onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e, nel caso di specie, risultavano gravemente lesi dalla condotta tenuta dal marito;
ciò nonostante il collegio d'appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, debba essere specificamente allegato e provato, cosa che la ricorrente, nel caso in esame, non aveva fatto;
il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzione semplici.