Avvocati: il recupero del compenso solo con il decreto ingiuntivo e il procedimento sommario speciale

Avvocati: il recupero del compenso solo con il decreto ingiuntivo e il procedimento sommario speciale
Giovedi 1 Marzo 2018

Con la sentenza n. 4485/2018, pubblicata il 23 febbraio scorso, la Corte di Cassazione a Sezione Unite si è occupata della problematica relativa alle modalità con le quali gli avvocati devono procedere per il recupero dei propri compensi professionali nei confronti del cliente in caso di mancato spontaneo pagamento, affermando i seguenti principi di diritto:

  1. “a seguito dell’introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794/1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta: a) o con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del decreto; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis e ss. c.p.c. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c.. Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.”;

  2. la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794/1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta al rito indicato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente dell’avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento), l’introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 comporta (…) che, ai sensi dell’art. 702-ter, comma 4, c.p.c., si debba dare corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separane la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto».

IL CASO: Un avvocato depositava ricorso ex art. 702 bis cpc al fine di ottenere la condanna di una sua cliente al pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in favore della suddetta cliente deducendo di averla rappresentata sia nel primo che nel secondo grado del giudizio di separazione personale con il proprio coniuge, di aver richiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi innanzi al Giudice di Pace avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme relative all’assegno mensile di mantenimento per i figli e per le spese straordinarie e di non aver ottenuto il pagamento dei propri compensi professionali, nonostante i vari solleciti.

La suddetta attività professionale era stata svolta presso il Tribunale, la Corte di Appello e il Giudice di Pace di Roma, mentre il giudizio ex art. 702 bis cpc per il riconoscimento dei propri compensi veniva radicato presso il Tribunale di Civitavecchia, competente territorialmente in quanto la cliente aveva la propria residenza in un Comune compreso nel distretto del suddetto Tribunale.

La cliente, nel costituirsi nel giudizio, chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine la rideterminazione della minor somma dovuta deducendo di aver provveduto all’integrale pagamento delle competenze per l’attività svolta dal legale ed eccependo la prescrizione del compenso relativo ad alcuni anni.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Il Tribunale di Civitavecchia dichiarava la propria incompetenza territoriale evidenziando che, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, la competenza a decidere le controversie di cui all’art. 28 della legge 792 del 1942 è “l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera” nei confronti del cliente e quindi nel caso di specie Roma. Inoltre, secondo il Tribunale di Civitavecchia, avendo la cliente eccepito la sussistenza di cause estintive delle obbligazioni, lo speciale procedimento previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 non è applicabile nel caso in cui a seguito delle suddette eccezioni si è verificato un ampliamento del thema decidendum, oltre alla semplice determinazione degli onorari professionali.

L’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia veniva impugnata dal legale soccombente con regolamento di competenza. Secondo il legale:

  1. il giudizio era stato introdotto con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis cpc secondo il rito sommario ordinario;

  2. a tale rito era applicabile la regola della competenza del foro generale delle persone fisiche prevista dall’articolo 18 cpc e quindi la competenza spettava al Tribunale Civitavecchia nel cui distretto la cliente era residente;

  3. il Tribunale di Civitavecchia con l’ordinanza impugnata aveva lasciato inalterati gli strumenti ordinari di tutela utilizzabili dal difensore in alternativa al procedimento speciale già disciplinato dalla legge n. 794/1942 e, dunque, sia il procedimento di cognizione ordinario sia il procedimento sommario ordinario ex art. 702 bis cpc.

LA DECISIONE: la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, stante l’esistenza di un contrasto all’interno delle sezioni semplici in merito alla ricostruzione dei limiti e dell’oggetto del giudizio di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011 e, stante le opinioni discordanti da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, rimetteva la questione al Primo Presidente al fine di valutare l’eventuale rimessione alle Sezione Unite. Il Primo Presidente fissava l’udienza innanzi alle Sezioni Unite, che con la sentenza in commento, hanno affermato i suddetti principi di diritto e sulla scorta dei quali hanno dichiarato la competenza del Tribunale di Civitavecchia davanti al quale andrà riassunto il giudizio.

Riassumendo, l’Avvocato per procedere al recupero dei propri compensi professionali:

  1. Non può agire con l’atto di citazione e quindi con il giudizio ordinario di cognizione;
  2. Non può agire con il procedimento sommario ordinario codicistico previsto dagli articoli 702 bis e segg c.p.c.;

  3. Può agire con il ricorso per decreto ingiuntivo. La relativa opposizione andrà proposta con il ricorso ex art. 702 bis cpc e segg;

  4. la controversia di cui all´art. 28 della l. n. 794 del 1942, sia se introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia con il decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell´avvocato, tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull´an debeatur quanto se non vi sia;

  5. una volta introdotta, essa è soggetta al rito di cui all´art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e in genere riguardo all’an;

  6. solo nel caso in cui il convenuto svolga una difesa che si articoli con la domanda riconvenzionale o di compensazione o di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante, o con l´introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria che esorbita dal rito sommario speciale di cui all´art. 14, la domanda può essere trattata, ai sensi del quarto comma dell’articolo 702 ter cpc, con il rito sommario congiuntamente a quella di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, qualora la domanda introdotta dal cliente si presta ad una istruzione sommaria;

  7. In caso contrario, la trattazione va separata e relativamente alla nuova domanda si deve procedere con il rito di regola previsto.

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