Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 4259 del 21/02/2018

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 4259 del 21/02/2018
Venerdi 2 Marzo 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa - Presidente -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2240/2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato C.A., che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 11351/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'avvocato C.A., condomino del Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi (violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.), avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11351/2016 del 6 giugno 2016, che ne ha rigettato l'appello avanzato contro la sentenza resa in primo grado il 27 dicembre 2013 dal Giudice di Pace di Roma.

L'intimato Condominio (OMISSIS), non ha svolto attività difensive.

C.A. impugnò la deliberazione assembleare del 2 aprile 2013 approvata dal Condominio (OMISSIS), la quale aveva ripartito in parti uguali (Euro 14,00 per ogni condomino), e non secondo millesimi, le spese dovute dal medesimo Condominio per effetto della soccombenza maturata con riguardo al decreto ingiuntivo n. 1780/2013 del Giudice di Pace di Roma, pronunciato su domanda del medesimo avvocato C. per l'attività di difensore svolta in favore del Condominio. Il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione di delibera giacchè proposta con ricorso e non con citazione. Il Tribunale di Roma ha invece ritenuto legittima la ripartizione in quote paritarie delle spese di soccombenza derivanti dal decreto ingiuntivo n. 1780/2013 non opposto dal condominio, non esistendo tabelle millesimali e non essendo applicabile l'art. 1132 c.c. proprio perchè quest'ultimo non aveva deliberato di resistere alla pretesa monitoria. ...

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