In data 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Salute, ha firmato il nuovo DPCM recante le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, tenuto conto “dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale”.
Le principali disposizioni del DPCM, che rimarranno in vigore per trenta giorni:
A) UTILIZZO DELLE MASCHERINE:
- obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione, ossia le “mascherine”, nonché - obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
Esclusioni: I suddetto obblighi sono esclusi per le seguenti categorie:
- soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- bambini di età inferiore ai sei anni;
- soggetto con patologie o disabilità incompatibi con l'uso delle mascherine:
FORTEMENTE RACCOMANDATO 'uso dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi"
N.B.: rimane l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
B) ACCESSO AI PARCHI E AI GIARDINI PUBBLICI:
- condizione per l'accesso è che sia rispettato il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- è consentito l'accesso ai minori ad aree di gioco, anche insieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri per l'attività sportiva e un metro per ogni altra attività;
C) FESTE E CERIMONIE:
- vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;
- vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto;
- consentite la feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, ma a condizione che i partecipanti non siano più di 30, nel rispetto dei protocolli vigenti;
- consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal CTS e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- Abitazioni private: FORTEMENTE RACCOMANDATO evitare feste, e ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
D) LOCALI, RISTORANTI
- consentite le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc) sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;
- resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto;
- divieto di consumare sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00
E) SPORT
- vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
- consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento;
- per le competizioni riguardanti gli sporto individuali e di squadra è consentita la presenza di pubblico, "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" per manifestazioni all'aperto e 200 per quelle al chiuso;
F) TEATRO, CONCERTI, CINEMA
- consentiti gli spettacoli in teatri, sale da concerto e cinema e in altri spazi anche all'aperto purchè siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con un numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per quelli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
- le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori, considerate le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi