Conto corrente cointestato: sorte del saldo contabile alla morte di uno dei cointestatari

Conto corrente cointestato: sorte del saldo contabile alla morte di uno dei cointestatari

Con l’ordinanza n. 4838/2021, pubblicata il 23 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione, molto frequente, relativa alla sorte del saldo contabile di un conto corrente bancario e/o postale esistente al momento della morte di uno dei cointestatari

Mercoledi 10 Marzo 2021

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal giudizio promosso da due fratelli che, alla morte di un terzo fratello, convenivano in giudizio la moglie superstite di quest’ultimo chiedendo al Tribunale di ottenere, in qualità di eredi, l’attribuzione pro quota della metà delle somme giacenti sul conto corrente cointestato del defunto e della moglie di quest’ultimo. Il giudizio veniva promosso anche nei confronti della banca dove era accesso il conto corrente in contestazione.

Gli attori sostenevano che lo stesso giorno della morte del fratello la metà delle somme presenti sul conto corrente erano state trasferite dalla convenuta su un altro conto corrente a lei intestato presso la stessa banca.

La convenuta, vedova del fratello degli attori, si costituiva in giudizio la quale nel richiedere il rigetto della domanda degli attori, evidenziava che l’intera somma depositata sul conto corrente fosse per lo più di sua esclusiva pertinenza, in quanto quasi totalmente proveniente dalle successioni della propria madre e della propria sorella. La banca invece, deduceva la sua estraneità ai fatti di causa chiedendo che venisse dichiarata l’inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti.

La domanda degli attori veniva accolta dal Tribunale il quale riconosceva a ciascuno degli attori 1/3 del saldo delle somme esistenti sul conto corrente al momento del decesso del cointestatario, marito della convenuta. Di contrario avviso la Corte di Appello, la quale accoglieva il gravame interposto da quest’ultima.

Pertanto, gli attori originari sottoponevano la questione all’esame della Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato accolto dai giudici di legittimità con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, i quali hanno ribadito il principio secondo cui “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente”.

Secondo gli Ermellini:

1.la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ai sensi dell’art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto;

2. di conseguenza, tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa;

3. nel caso in cui il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, l’altro coniuge non può avanzare diritti sul saldo;

4. “si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto” (Cass. n. 77/2018).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4838 2021

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