Sì alla facoltà del mediatore di formulare una proposta anche se le parti non lo chiedono.

Sì alla facoltà del mediatore di formulare una proposta anche se le parti non lo chiedono.

Si segnala il provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio del 10 febbraio 2021, il quale, nell'assegnare alle parti in causa il termine per esperire la procedura di mediazione obbligatoria, detta una serie di criteri e modalità di svolgimento della procedura, delegando, in particolare, al mediatore la facoltà di formulare una proposta conciliativa anche in assenza di una richiesta concorde delle parti.

Martedi 9 Marzo 2021

Il caso: Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la materia bancaria, il giudice dispone che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione (obbligatoria) per la soluzione della controversia, ma nel contempo stabilisce quanto segue:

1) le parti si dovranno rivolgere ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall'art. 11, secondo comma, del D.Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l'accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta;

2) per il Tribunale tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma -che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo - e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall'art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;

3) la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore - tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse -costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale - modificando l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo - ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale "non è riconosciuto alcun indennizzo nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28", con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell'ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia;

Alla luce delle predette considerazioni, il giudice, nel dare disposizioni circa le modalità di svolgimento della mediazione, invita  il mediatore - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole:

- alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, valorizzando - se del caso - le eventuali risultanze peritali acquisite nel corso della procedura di mediazione;

- in caso contrario, ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa.

Allegato:

Tribunale Busto Arsizio ordinanza 10 febbraio 2021

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