Conti correnti intestati ai familiari del socio di maggioranza, presunzioni e onere della prova

Dr. Francesco Rubera.
Conti correnti intestati ai familiari del socio di maggioranza, presunzioni e onere della prova

La verifica sui conti correnti bancari degli stretti familiari del socio di maggioranza dà luogo alla presunzione iuris tantum della natura fittizia in presenza di elementi concomitanti idonei a dimostrare la riferibilità delle somme alla società - Cass. Ord. 12/09/ 2018, n.22224

Lunedi 1 Ottobre 2018

Con sentenza n.3197/40/16 la CTR Lazio confermava la decisione di I grado con la quale era stato accolto il ricorso contro un accertamento IRES, IVA ed IRAP, basato su indagini bancarie effettuate sul conto corrente intestato al padre del socio amministratore e titolare del pacchetto di maggioranza.

Secondo i primi giudici, la prova presuntiva dell'intestazione fittizia del conto bancario del padre convivente del socio amministratore è a carico dell'amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 2967 e 2727 c.c.

L'amministrazione finanziaria, di contro,, con ricorso per Cassazione, ha sostenuto la tesi che l'onere della prova è posto a carico della società, che nel caso in specie non ha superato la presunzione iuris tantum fornita dall'Amministrazione nell'accertamento sui conti correnti bancari intestati al padre dell'amministratore in presenza di indizi sintomatici e concomitanti.

In merito agli accertamenti bancari di Imposte sui redditi e Iva, gli articoli 32, comma 1, n.2 del d.p.r. 600/73 e 51, comma 2, n.2 del d.p.r. 633/72 legittimano le presunzioni iuris tantum riguardo alle movimentazioni bancarie dei conti correnti della società, ma anche in relazione ai conti correnti dei singoli soci e dei loro stretti congiunti. Tuttavia occorre la concomitanza di circostanze precise per determinare la natura fittizia dei conti correnti del familiare congiunto di un socio, verosimilmente riferibili alla società. Gli elementi noti e concomitanti, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per far scattare la presunzione del fatto ignoto (appartenenza alla società delle somme transitate sul conto del congiunto). La presunzione può essere superata solo con prove analitiche.

Nella fattispecie, sono stati ravvisati i seguenti indizi concomitanti, ritenuti gravi, precisi e concordanti al fine di applicare la prova presuntiva indiziaria, valida sino a prova contraria:1) società a base ristretta, con 2 soci;2) conto intestato al padre convivente del socio amministratore e titolare del pacchetto di maggioranza;3) movimentazioni bancarie anomale sul conto e incompatibili con i dati della dichiarazione dell’intestatario.

Secondo un indirizzo consolidato in giurisprudenza, riguardo alle indagini bancarie, i giudici di legittimità hanno sempre affermato che la causale del versamento sul conto, non dimostra l’effettività dell’operazione e la sua riferibilità alla causale stessa, se l’operazione non è presente nella dichiarazione dei redditi del titolare del conto e si è sempre richiamata alla seguente massima: "non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali di affluenza di somme sui conti correnti bancari, ma è indispensabile che l'intestatario del conto offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione bancaria a operazioni risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse all'attività imprenditoriale".

Sulla scorta delle predette argomentazioni, la Suprema Corte con ordinanza 12 settembre 2018, n.22224 ha cassato la sentenza della CTR con rinvio al giudice d'appello, affinchè si uniformi al principio di legittimità espresso nella pronuncia in commento.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 22224 del 12/09/2018

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