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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -
Dott. MANZON Enrico - Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 422-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ITALGIGLIO S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3197/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 20/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 - bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 3197/40/2016, depositata il 20 maggio 2016, non notificata, la CTR del Lazio - sezione staccata di Latina - rigettò l'appello proposto dall'Agenzia dell'Entrate nei confronti della società Italgiglio S.r.l. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP relativamente all'anno d'imposta 2006.
Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L'intimata non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2, degli artt. 2697, 2727 e ss. c.c., e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, anche in riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere, riguardo al fondamento dell'accertamento su indagini bancarie effettuate su conti correnti appartenenti al padre convivente del socio di maggioranza (titolare quest'ultimo del 60% del capitale sociale) ed amministratore della società, da un lato affermato che fosse "comunque onere dell'amministrazione fornire la prova, anche tramite presunzioni, della natura fittizia dell'intestazione e della loro sostanziale riferibilità al contribuente accertato dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati", dall'altro ritenendo che la contribuente avesse "offerto prova contraria adeguata per superare la presunzione iuris tantum offerta dall'Ufficio finanziario". ...
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