Condomino assente e decorrenza del termine per impugnare la delibera.

Condomino assente e decorrenza del termine per impugnare la delibera.

Con l’ordinanza n. 24399/2018, pubblicata il 4 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente della questione, relativa al dies a quo del termine per impugnare una delibera condominiale da parte di un condomino assente all’assemblea, nel caso in cui la raccomandata a lui diretta, contenente il verbale della suddetta assemblea, non viene recapitata per la sua temporanea assenza e il postino lascia l’avviso di giacenza nella cassetta della posta.

Martedi 16 Ottobre 2018

Gli Ermellini, con la suddetta decisione, hanno affermato che il termine dei trenta giorni, previsto dall’articolo 1137 codice civile, decorre dal giorno in cui il postino lascia l’avviso di giacenza e non dal giorno in cui il verbale viene ritirato dal condomino all’ufficio postale.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour due assegnatari di un alloggio facente parte di un condominio impugnavano delle delibere approvate dall’assemblea condominiale lo stesso giorno sostenendone la nullità o comunque l’annullabilità. I suddetti assegnatari non avevano partecipato all’assemblea e il verbale gli era stato notificato con raccomandata. L’agente postale non avendo rinvenuto i destinatari aveva lasciato l’avviso di giacenza. L’impugnazione della delibera era stata proposta entro il termine di trenta giorni decorrenti dal momento in cui gli assegnatari avevano provveduto a ritirare il plico presso l’Ufficio Postale. Nel costituirsi nel giudizio il condominio eccepiva, oltre all’infondatezza della domanda, anche l’inammissibilità dell’azione per decadenza degli attori dal diritto di impugnare le delibere essendo scaduto il termine dei trenta giorni previsto dall’articolo 1137 c.c. L’eccezione del condominio veniva accolta dal Tribunale, il quale dichiarava il procedimento inammissibile. La sentenza di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame. Pertanto i due assegnatari, rimasti soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, interponevano ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1137 c.p.c., in quanto il termine dei trenta giorni previsti dal suddetto articolo decorrerebbe dalla data di effettiva conoscenza del verbale dell’assemblea e non dalla data di arrivo dell’atto al suo indirizzo.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo hanno evidenziato che “ ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., ove la comunicazione del verbale assembleare al condominio, assente all’adunanza, sia stata data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa deve aversi per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, alla stregua dell’art. 1335, al momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (e quindi indipendentemente dal momento in cui la missiva viene ritirata), salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la detta conoscenza” (cfr. Cass. Sez. Lav. 06/12/2017, n. 29237; Cass. Sez. 2, 06/10/2017 n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; Cass. Sez. 6 -2, 27/09/2013, n. 22240).

La questione esaminata dalla Corte di Cassazione con la suddetta decisione è tutt’altro che pacifica in quanto in altri arresti i giudici di legittimità hanno affermato che ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della L. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli. (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2 - Sentenza n. 25791 del 14/12/2016 (Rv. 642158 - 01) ed in termini per gli avvisi tributari Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016 (Rv. 638907 - 01) e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19958 del 10/08/2017 (Rv. 645329-01).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.24399/2018

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