Condominio: il diritto al rimborso ex art. 1134 c.c

A cura della Redazione.
Condominio: il diritto al rimborso ex art. 1134 c.c

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l’urgenza, per evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi od alla cosa comune.

Lunedi 26 Gennaio 2026

Il suddetto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16351/2025.

Il caso: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Mevia, Caio e Lucilla, proprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio Alfa in Catania, assumendo di avere dovuto compiere dei lavori urgenti alla copertura e all’impianto di smaltimento delle acque meteoriche dello stabile condominiale assai deteriorati, chiedevano al Tribunale di Catania la condanna degli altri condòmini al rimborso della somma di euro 60.704,61, oltre accessori, in base ai millesimi (616,847) di proprietà condominiale dei convenuti.

Il Tribunale di Catania rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese del grado; la Corte d’appello di Catania, adita dagli attori soccombenti, rigettava il gravame in quanto non sussisteva l’urgenza della spesa ex art. 1134 c.c. Sotto un duplice profilo:

  • sia perché gli appellanti avrebbero potuto porre in esecuzione un provvedimento di urgenza (ordinanza del 30/06/2011) che obbligava il condominio a rimediare alle gravi carenze manutentive della copertura dello stabile,

  • sia perché le percolazioni di acqua risalivano a tre anni addietro, ciò che faceva venire meno il carattere dell’urgenza e dell’assoluta indifferibilità della spesa ex art. 1134.

I soccombenti in appello ricorrono in Cassazione, che nel rigettare il ricorso, richiama i seguenti principi:

a) l’art. 1134 c.c. vertendosi (come nella specie) nell’ambito di condominio edilizio, è la norma di riferimento, la quale, a differenza dell’art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria, subordina il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri partecipanti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell’amministrazione dei beni in comproprietà;

b) se l’assemblea, a fronte dell’urgenza dell’intervento conservativo delle cose comuni, non vi provvede o non raggiunge la necessaria maggioranza, o se la deliberazione adottata non viene eseguita, il rimedio è dato dal ricorso all’autorità giudiziaria, come previsto dall’art. 1105, comma 4, c.c. (e dall’art. 1139 c.c.), e non dall’iniziativa individuale di uno o più condòmini che assumano la gestione delle parti condominiali degradate;

c) da tali argomentazioni discende il seguente principio di diritto: “ il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini”

d) nella fattispecie in esame, pertanto, non è dovuto alcun rimborso al condomino ove la spesa di conservazione sia stata precedentemente ordinata dal giudice, con provvedimento d’urgenza, soggetto ad attuazione ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16351 2025

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