Una volta dichiarata l’incompetenza del giudice adito, la comparsa di riassunzione innanzi al nuovo giudice deve essere obbligatoriamente depositata in via telematica o è possibile procedere al deposito cartaceo?
La questione, nata dopo l’introduzione del processo telematico, ad oggi non ha ancora trovato una soluzione univoca all’interno della giurisprudenza.
Giovedi 6 Giugno 2019 |
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, a decorrere dal 30 giugno 2014 “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione , innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
Quindi, tutto dipende dall’individuazione della natura giuridica della comparsa di riassunzione e cioè se, quest’ultima, deve considerarsi un atto endoprocessuale o un atto introduttivo di un nuovo giudizio, in quanto la riassunzione viene effettuata innanzi ad un giudice diverso che comporta l’iscrizione al ruolo di un nuovo procedimento.
Ad oggi sulla questione non si registrano interventi della Corte di Cassazione, mentre all’interno della giurisprudenza di merito si sono formati due orientamenti l’uno l’opposto dell’altro.
Secondo il primo orientamento, la comparsa in riassunzione è un atto endoprocessuale in quanto rappresenta una prosecuzione del giudizio precedentemente intrapreso innanzi al giudice poi dichiaratosi territorialmente incompetente, verificandosi una vera e propria traslatio iudicii, non costituendosi un vero e proprio rapporto processuale, e le posizioni delle parti rimangono quelle originarie. Pertanto, secondo tale orientamento, il deposito deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Tribunale di Potenza , 18 maggio 2017; Tribunale di Vasto, 28 ottobre 2016; Trib. di Lodi, 4 marzo 2016; Trib. di Torino, 26 marzo 2015).
Secondo l’altro orientamento, la comparsa in riassunzione innanzi al nuovo giudice a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice precedentemente adito, non ha natura di atto endoprocessuale in quanto, ai fini della normativa sul processo telematico, devono considerarsi tali solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario (Tribunale di Arezzo, sentenza del 12/06/2018). Pertanto, la comparsa in riassunzione può essere depositata in forma cartacea.
Secondo i sostenitori di tale orientamento, nessuna rilevanza può essere attribuita al fenomeno della traslatio iudicii di cui all’articolo 50 c.p.c., in quanto si è comunque in presenza di un nuovo processo che viene instaurato innanzi ad un nuovo giudice che comporta una nuova iscrizione al ruolo ed una nuova costituzione in giudizio. Il fenomeno della traslatio iudicii opera su un piano processuale più alto, nel senso che non deve essere ripetuta l’attività svolta innanzi al primo giudice. In altri termini, non essendo un atto endoprocessuale, ogni nuova costituzione dinnanzi ad un nuovo giudice, a prescindere se viene fatta per avviare un nuovo processo o per proseguire uno proveniente da un giudice incompetente può, ai sensi dell’attuale normativa del processo telematico, essere fatta anche in forma cartacea.
A prescindere dalla natura o meno di atto endoprocessuale, secondo i sostenitori di questo secondo orientamento, anche se la comparsa in riassunzione viene depositata con modalità cartacea, la riassunzione non è inammissibile in quanto si tratterebbe di un vizio sanabile ex art. 156, comma 3 c.p.c. con il raggiungimento dello scopo, in applicazione del principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la nullità dell’atto processuale per mancata osservanza dei requisiti formali non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (Cassazione Sezione Unite 20 luglio 2016, n. 14916 e n. 14917).
Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Cremona, che con l’ordinanza depositata l’8 gennaio 2019, ha dichiarato inammissibile la comparsa in riassunzione depositata in formato cartaceo anziché in via telematica.
Nella vicenda sottoposta all’esame del Tribunale di Cremona, la parte ricorrente eccepiva l’inammissibilità della comparsa in riassunzione depositata in formato cartaceo. Il Tribunale, nel dichiarare l’inammissibilità della suddetta comparsa ha evidenziato che:
come affermato dalla Corte di Cassazione, la riassunzione del processo non dà origine alla costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma è la prosecuzione di quello inizialmente instaurato. Pertanto, sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista processuale, la posizione delle parti nel processo, a seguito della riassunzione, è e deve essere esattamente quella assunta nell’originario ricorso;
non sembra potersi dubitare che la comparsa di riassunzione successiva ad una pronuncia di incompetenza territoriale sia un atto endoprocessuale, in quanto con la tempestiva riassunzione si verifica la c.d. traslatio iudicii, restando ferme le preclusioni maturate in precedenza e sono utilizzabili, innanzi al giudice territorialmente competente, gli atti istruttori espletati dal giudice dichiaratosi incompetente;
poiché la comparsa in riassunzione si inserisce all’interno di un processo già avviato, dove le parti risultano costituite in precedenza, essa, come tutti gli atti endoprocessuali deve essere obbligatoriamente depositata telematicamente, a pena di inammissibilità, come previsto per tutti gli atti endoprocessuali che non vengono depositati con modalità telematiche.