Codice della crisi d’ impresa e dell'insolvenza: step 2

Codice della crisi d’ impresa e dell'insolvenza: step 2
Mercoledi 5 Giugno 2019

Il Codice della Crisi è intervenuto modificando ed integrando in materia di imprese e crisi economica anche introducendo per alcune società l’obbligo, non senza sollevare critiche, di dotarsi di organi controllo societari, di revisori contabili e società di revisione che ex art. 14 CCII debbono valutare costantemente " assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual'è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo di fondati indizi della crisi ".

La norma specifica poi al secondo comma che detta segnalazione deve essere fatta per iscritto od in ogni caso con mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione e " deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. Delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI ".

L’Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa - OCRI - riceve le segnalazioni ex art. 14 e 15, a gestisce il procedimento d'allerta e di composizione della crisi.

Le attività vengono assegnate a collegi di esperti composti di tre membri - uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia d'impresa del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, uno designato dal presidente della camera di commercio, uno entro l’associazione di categoria del settore di appartenenza del debitore – con l'obiettivo di avere " un collegio in cui siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale ".

Evidente pertanto che il senso delle normeex art. 16, 17, 18 CCII - riferite per l’appunto all’identificazione e competenze dell’OCRI - è di realizzare una concreta analisi delle criticità e, laddove presenti, verificare ed ideare un adeguato percorso di salvataggio dell’impresa in sofferenza.

L’utilità pratica che emerge dalle norme del Codice della Crisi non è pertanto denunciare e rendere pubblica una situazione di sofferenza della società in crisi quanto piuttosto favorire il sostegno e la continuità d'impresa laddove l’analisi e la valutazione economico – finanziaria rivelino che ciò sia realizzabile in un congruo lasso temporale.

Mantenere un’azienda in attività comporta la salvezza per tutti i soggetti che ne dipendono senza paralisi per le economie coinvolte.

L’iniziale soluzione offerta all’imprenditore dal Codice della Crisi è una posizione di tutela e garanzia che si realizza attraverso:

- l'audizione del debitore ad opera del collegio dell’OCRI;

- la verifica dell'esistenza o meno dello stato di crisi od insolvenza;

- l'invito rivolto dall’ OCRI al debitore per l’attivazione di misure opportunamente ideate per rimediare alla situazione di crisi;

- la verifica della messa in opera di quanto consigliato dal competente collegio OCRI;

- la segretezza e riservatezza per tutte le informazioni acquisite in corso di attività. Lo stato di riservatezza terminerà, necessariamente, solo con l'eventuale avvio della procedura di composizione della crisi.

Spicca pertanto il favore della procedura nel monitorare, anticipare, promuovere ed illustrare alla società in difficoltà le possibili soluzioni per evitare o risolvere lo stato di crisi, il tutto senza necessariamente proseguire il percorso con la composizione della crisi e la conseguente pubblicizzazione dello stato di insolvenza e difficoltà economica tanto pericolosa per le imprese.

La riservatezza che vige tra i professionisti per le procedure di allerta, l'imprenditore, l'OCRI determina la possibilità per il soggetto in difficoltà di offrire in comunicazione tutte le necessarie informazioni che, in ragione del dovere di segretezza vigente tra i soggetti coinvolti nell'esercizio delle rispettive funzioni, non possono essere date a terzi o diffuse.

Solo la totale comunicazione e condivisione di documenti, realtà e situazioni economico strutturali permetterà renderà il dialogo tra debitore e collegio OCRI capace di produrre effetti positivi ai fini di una possibile soluzione della crisi.

Dal quadro del D. Lgs n. 14/2019 emerge pertanto il favore per la continuazione ed il mantenimento dell'attività d'impresa attraverso un costante monitoraggio realizzato grazie all'organizzazione interna ed agli organi di controllo societari come pure nel momento successivo, in cui l'OCRI viene informato dello stato d'insolvenza ed esperite le prime indagini verifiche propone all'imprenditore – laddove possibile – procedure adeguate a sanare la propria situazione senza pubblicizzare lo stato di dissesto dell'impresa.

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