Codice della strada: notifica della multa entro 90 gg. dalla infrazione

Codice della strada: notifica della multa entro 90 gg. dalla infrazione
Lunedi 15 Dicembre 2014

Interessante chiarimento del Ministero per chi volesse impugnare una multa, adducendo il mancato rispetto da parte dell'amministrazione del termine di 90 gg. per notificare al contravventore la violazione del Codice.

Nel corso della seduta n. 347 di mercoledì 10 dicembre 2014, l'On. Librandi sollevava una interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al dies a quo da cui far decorrere i 90 gg. per l'impugnazione di una multa non immediatamente contestata.

La norma di riferimento è l'art. 201 del codice della strada, che prevede che le violazioni allo stesso codice devono essere immediatamente contestate al trasgressore, ovvero, nell'impossibilità dell'immediatezza della contestazione, la pubblica amministrazione ha novanta giorni per notificare il verbale al trasgressore.

Il deputato, riferendosi alla concreta applicazione della suddetta norma, faceva presente che alcune amministrazioni locali (tra queste il comune di Milano), per evitare che la decorrenza del termine di novanta giorni previsto dal codice della strada annulli la validità della sanzione, interpretano il termine iniziale per la notifica non dal momento in cui l'infrazione è accertata dal dispositivo elettronico, bensì da quello in cui l'operatore di polizia visiona il fotogramma inerente l'infrazione.

Al riguardo, quindi, il deputato chiedeva al Ministro se, a fronte di tale interpretazione estensiva dell'articolo 201 del codice della strada da parte delle amministrazioni locali, fortemente penalizzante per i cittadini, non ritenesse opportuna l'adozione di una circolare esplicativa o di una modifica dello stesso articolo 201.

Tale interpretazione, infatti,  non solo si pone in palese violazione del principio fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 198 del 1996, ma viola i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione e di certezza dell'azione amministrativa. Oltre a ciò, essa è lesiva del diritto alla difesa dei cittadini, che, a distanza di tempo da un'infrazione, possono avere maggiori difficoltà nel ricordare dettagli utili per valutare l'opportunità di presentare ricorso.

Il Ministro, condividendo tali obiezioni, ha chiarito che “tale interpretazione estensiva del dies a quo non può essere considerata legittima, e di conseguenza i comuni si devono adattare. Come i comuni chiedono ai cittadini il rispetto della legge, allo stesso modo è necessario chiedere ai comuni di rispettare le leggi, anche se qui si tratta per tanti comuni, in maniera anche qui impropria, di utilizzare gli introiti delle multe per sanare i bilanci. Il codice della strada non è fatto e le norme del codice della strada non sono fatte per sanare i bilanci....”

In definitiva, quindi,  il termine dei novanta giorni per la notifica delle violazioni del Codice, non immediatamente contestate, deve decorrere dal momento in cui la violazione è accertata, e non da quello in cui l'operatore di polizia visiona il fotogramma.

Qualora dovessero essere segnalate altre e ulteriori violazioni di tale principio da parte delle amministrazioni, il Ministero emetterà una circolare esplicativa finalizzata a favorire l'uniformità del giudizio delle prefetture nell'attività di decisione dei ricorsi presentati dai cittadini.

 

Testo dell'interrogazione e risposta (pag. 9) 

 

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