CdS: violazioni che prevedono anche la sanzione accessoria del sequestro e competenza.

CdS: violazioni che prevedono anche la sanzione accessoria del sequestro e competenza.
Mercoledi 8 Febbraio 2017

A chi spetta la giurisdizione a decidere sui ricorsi avverso i verbali con cui viene contestata la violazione al codice della strada e comminata congiuntamente alla sanzione pecuniaria la sanzione accessoria del sequestro del veicolo?

A tale domanda hanno risposto recentemente le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza nr. 2221 del 30 gennaio 2017.

Secondo i Giudici di legittimità trattandosi di opposizione avverso il verbale di accertamento del codice della strada di cui all’art. 204 bis del d.leg. n. 285/1992, la giurisdizione a decidere spetta al giudice ordinario, in quanto l’opposizione deve essere proposta innanzi al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011 che al comma 4 stabilisce che l’opposizione si estende anche alle “sanzioni accessorie”.

Il caso trattato dalle Sezioni Unite della Cassazione aveva ad oggetto un regolamento di giurisdizione sollevato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari; un automobilista proponeva innanzi al Giudice di Pace di Trani ricorso avverso un verbale per violazione dell’art. 193 del codice della strada per guida senza copertura assicurativa con il quale veniva comminata oltre alla sanzione pecuniaria anche la sanzione accessoria del sequestro del veicolo.

Il Giudice di Pace ritenendo che si era in presenza di un “fermo amministrativo” dichiarava la propria “incompetenza funzionale” in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Bari. Quest’ultima ritenendo che la questione rientrasse nella “giurisdizione” del Giudice Ordinario sollevava conflitto negativo di giurisdizione.

La Cassazione a Sezioni Unite, con la suddetta ordinanza ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza del Giudice di Pace di Trani rimettendo le parti innanzi a quest’ultimo anche per le spese del giudizio della Cassazione.

Con la suddetta ordinanza è stato anche confermato il principio stabilito dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza nr. 15425 del 7 luglio 2014: la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, appartiene al giudice ordinario tutte le volte in cui il provvedimento impugnato ha ad oggetto violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del D.Leg. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2, comma 1 e art. 19, comma 1, lett. e ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.
 

Allegato:

Cassazione Sezioni Unite Ordinanza del 30 gennaio 2017 n.2221

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