Cassazione: torna l'autonomia del danno esistenziale

Cass. Civ. Sez. III - Sentenza n. 22585 del 03/10/2013.
Cassazione: torna l'autonomia del danno esistenziale
Nella sentenza gli ermellini ribadiscono l'autonomia del danno biologico, del danno morale e del danno c.d. esistenziale.
Sabato 5 Ottobre 2013

La Corte di Cassazione con la importantissima sentenza n. 22585 del 3 ottobre 2013 “corregge il tiro” rispetto alle note sentenze dell'11/11/2008, che, almeno apparentemente, avevano ricondotto la risarcibilità del danno alla persona ad un unica voce, quella di danno non patrimoniale, con la sussunzione, sotto tale indistinta categoria ontologica, del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale, creando così non pochi problemi in sede di liquidazione del danno.

Con la presente sentenza la Suprema Corte mostra di recepire una diversa prospettazione del danno alla persona, del resto in parte già anticipata in sede normativa, che restituisce autonomia e dignità concettuale alle tre voci di danno, biologico, inteso come compromissione della salute psico-fisica dell'individuo, medicalmente accertabile, morale subbiettivo, inteso come sofferenza interiore, e c.d. “esistenziale”, inteso come possibile danno dinamico – relazionale, ossia come    “compromissione delle normali potenzialità di esplicazione e realizzazione della personalità del danneggiato, tanto in ambito familiare (ivi compreso il diritto all'esplicazione della sessualità irrimediabilmente compromesso) quanto in ambito professionale e di relazione con soggetti terzi”.

Del resto, precisa la Corte, il principio di diritto dell'autonomia del danno morale subbiettivo era già stato sancito in epoca successiva alle sentenze del 2008, dai DPR 37 e 191 del 2009, che all'art. 5 (del primo DPR) aveva in maniera inequivoca distinto tra la voce di danno biologico, da un lato, e la voce di danno morale, dall'altro, stabilendo che “la determinazione della percentuale di danno morale deve essere effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza....in misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.

Per quanto attiene, poi, alla risarcibilità del danno c.d. esistenziale, il giudice di legittimità fornisce una rilettura delle sentenze del 2008 (che relegarono il danno de quo a mera species descrittiva, inidonea a costituire autonoma categoria risarcitoria) evidenziando che tali pronunce avevano voluto porre un limite alla dilagante pan-risarcibilità di ogni possibile species di pregiudizio, benchè priva del necessario referente costituzionale; ma al tempo stesso esse stesse avevano affermato, sia pure implicitamente, “la risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate e inviolabili, diverse dal diritto alla salute, comunque lese dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità indotta dalle più elementari regole di civile convivenza”.

La ritrovata autonomia delle tre categorie di danno, quindi, da un lato consente, in via ipotetica, di poter configurare un danno morale e un possibile danno “dinamico-relazionale” anche in mancanza di un danno biologico risarcibile, e dall'altro fornisce lo strumento giuridico per dare rilievo anche in termini economici a due autentici momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.

Danni diversi, quindi, e per ciò solo, autonomamente risarcibili, a condizione che di essi se ne dia rigorosa prova, in riferimento al singolo caso specifico.

 

Testo integrale della sentenza 

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