Con la sentenza n. 14197 del 05/06/2013 la Corte di Cassazione affronta la problematica delle donazioni indirette, in relazione alla comunione legale: il caso è quello tipico del coniuge separato che ha interesse a far rientrare nella comunione legale anche l'immobile acquistato dall'altro coniuge con denaro donatogli dai genitori.
I principi enunciati dalla Suprema Corte in materia sono i seguenti:
1) A fronte di una eccezione sollevata dal coniuge separato, la Corte di Cassazione precisa che, in caso di donazioni indirette, non è necessaria la prova scritta della dazione di denaro da parte del donante, in quanto oggetto di prova non è il contratto, ma un comportamento ed il fine di liberalità, che quindi possono essere provati per testimoni o per presunzioni; alla fattispecie quindi non si attaglia l'art. 1350 c.c
Del resto, aggiunge la Corte, l'art. 809 c.c che elenca le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c, non richiama l'art. 782 c.c che prevede l'atto pubblico per la donazione.
2) In secondo luogo, nel ritenere infondate le argomentazioni svolte dalla ricorrente, gli Ermellini ribadiscono un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale non trova applicazione per la donazione indiretta né la disposizione di cui alla lettera f) dell'art. 179 1° co. c.c, né quella del 2° co. dello stesso articolo (che non richiama la lett. b) del 1° co), con la conseguenza che per escludere dalla comunione legale l'immobile acquistato con donazione indiretta non sono necessarie né l'espressa dichiarazione del coniuge acquirente (ex art. 179 co.1° lett.f) né la partecipazione dell'altro coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla predetta dichiarazione.
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