La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9715 del 12/05/2016 interviene in materia di compensazione delle spese del giudizio solo in presenza di adeguata motivazione del giudice.
Giovedi 19 Maggio 2016 |
Il caso riguarda un procedimento avanti alla Commissione Tributaria Regionale: una società propone ricorso contro avviso di accertamento per IRPEF anno 2004, la Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso.
La sentenza della CTP viene confermata dalla CTR, che respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ritenendolo infondato, però compensa le spese di giudizio ritenendo sussistenti i giusti e fondati motivi richiesti dalla legge.
La società propone ricorso per Cassazione, lamentando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 92 c.p.c., comma 2 in quanto il giudice del merito erroneamente aveva compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a "giusti e fondati motivi", perciò con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica.
La Corte di Cassazione accoglie le censure del ricorrente e richiama sul punto un principio consolidato per cui “In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2,(nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa”.
Ad esempio, nell'ambito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la stessa Corte non ha ritenuto essere una valida ragione per la compensazione delle spese la limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia.
Nel caso di specie, rileva la Corte, non ha trovato alcun rilievo -ai fini della compensazione- il fatto processuale controverso ma una generica considerazione di motivi che a detto fatto non sono in alcun modo correlati.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.