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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2771-2014 proposto da:
G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA BENEDETTI giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 283/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 28/03/2013, depositata il 13/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO. La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:
La CTR di L'Aquila ha respinto l'appello dell'Agenzia, appello proposto contro la sentenza n.102/01/2009 della CTP di Chieti che aveva accolto il ricorso della predetta società contro avviso di accertamento per IRPEF anno 2004, ed all'esito dell'esame delle questioni controverse ha disposto la compensazione delle spese di lite, dopo avere così argomentato:"ravvisa che sussistono giusti e fondati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio".
La parte contribuente G.G. ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L'Agenzia si è difesa con controricorso. ...
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