Obbligo di ascolto del minore: il giudice può delegare a terzi esperti

Obbligo di ascolto del minore: il giudice può delegare a terzi esperti

In tema di ascolto del minore e relative modalità di svolgimento, si segnala la sentenza n. 9780 del 12 maggio 2016 della Corte di Cassazione.

Venerdi 20 Maggio 2016

Nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità di una minore, il Tribunale per i Minorenni accertava la sussistenza dello stato di abbandono della minore F., trovata in stato di degrado per l'inidoneità della madre, affetta da malattia mentale, a fornirle l'adeguata assistenza, mentre il padre, allontanatosi con una nuova compagna, aveva abbandonato la figlia e gli altri parenti, compresa la nonna, non si erano resi conto della situazione.

Esperito l' ascolto della bambina da parte di CTU nominati dal Tribunale, veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore, decisione poi confermata dalla Corte di Appello, sezione Minori.

La madre e la nonna propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, denunciando in particolare: a) vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè la sentenza impugnata non aveva ritenuto illegittimo l'omesso ascolto del minore da parte del tribunale; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 194 c.p.c., per non avere la corte d'appello ritenuto illegittima la c.t.u., avendo la consulente affidato la somministrazione di tests psicodiagnostici ad altra psicologa.

La Corte di Cassazione, nel respingere l'impugnazione, precisa:

  1. la L. n. 184 del 1983 art.15, comma 2, ultima parte, prescrive che deve essere sentito "il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento";

  2. il giudice ha ex lege l'obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell'ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell'ascolto sconsiglino;

  3. quando particolari circostanze lo richiedano, l'obbligo può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti: nel caso di specie, la minore è stata ascoltata dai consulenti tecnici d'ufficio nominati dal tribunale, e pertanto sono stati rispettati i principi sanciti in materia sia dalla legislazione nazionale che dall'art. 6 convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la L. 20 marzo 2003, n. 77;

  4. in merito al motivo di ricorso sub b), il giudice di primo grado aveva autorizzato espressamente il consulente tecnico ad avvalersi di esperto psicodiagnostico, e pertanto anche tale censura è infondata.

Testo completo della sentenza n. 9780

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