La Cassazione penale con la sentenza n. 30252/2026 ribadisce che l'ente titolare di un'area destinata a uso pubblico mantiene un obbligo di vigilanza anche dopo aver affidato in appalto i lavori di manutenzione: il responsabile tecnico comunale non può liberarsi della posizione di garanzia solo perché è stato nominato un R.U.P., se la nomina è successiva al fatto dannoso.
| Giovedi 27 Agosto 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di responsabilità colposa degli enti pubblici proprietari di aree destinate a uso pubblico. La Cassazione conferma che l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione non fa venir meno l'obbligo di vigilanza del funzionario responsabile.
Gli enti pubblici e i loro dirigenti tecnici non possono quindi invocare il solo contratto di appalto per escludere la propria responsabilità, dovendo dimostrare l'assenza di conoscibilità del pericolo o l'impossibilità di attivarsi.
Il procedimento trae origine dalla caduta di una persona all'interno di un cimitero comunale, dove la donna, mentre si trovava in visita, inciampava in una buca del manto stradale non segnalata, riportando la frattura dell'ulna e del radio del braccio destro, con prognosi superiore a quaranta giorni.
Il Giudice di Pace aveva riconosciuto la responsabilità penale del geometra responsabile dell'ufficio tecnico comunale per il reato di lesioni personali colpose, condannandolo a una pena pecuniaria. In sede di appello, il Tribunale aveva invece riformato la decisione e assolto l'imputato, ritenendo che:
Avverso la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso il Procuratore Generale, articolando tre motivi:
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura sull'interpretazione delle clausole contrattuali riguardi un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, non ravvisata nel caso di specie.
Il secondo e il terzo motivo vengono invece accolti. La sentenza impugnata viene ritenuta affetta da travisamento della prova nella parte in cui ha attribuito rilievo esimente alla nomina del R.U.P., intervenuta - come risultava dagli stessi atti - solo nell'ottobre 2024, quindi ben dopo il fatto per cui si procede. All'epoca del sinistro era invece vigente una diversa determina che assegnava le funzioni dirigenziali proprio all'imputato, sul quale pertanto residuava, indipendentemente dalla successiva nomina del R.U.P., una specifica posizione di garanzia connessa al ruolo di responsabile tecnico comunale.
Su questa base la Cassazione richiama e ribadisce il principio secondo cui, in tema di responsabilità colposa, sussiste in capo all'ente proprietario di un'area destinata a uso pubblico una posizione di garanzia dalla quale deriva l'obbligo di vigilare affinché tale uso si svolga senza pericolo. Tale obbligo non viene meno per effetto della stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione e sorveglianza: il responsabile tecnico dell'ente non perde, in conseguenza dell'appalto, il dovere di vigilanza, la cui omissione è fonte di responsabilità quando concorrano la conoscenza del pericolo, l'evitabilità dell'evento e l'omesso intervento volto alla sua eliminazione.
La Corte precisa inoltre che il compito cautelare del soggetto onerato della manutenzione consiste proprio nel rimuovere le situazioni di irregolarità da cui è prevedibile possano derivare pericoli per gli utenti, e che tale dovere di attivarsi è autonomo e non subordinato alla ricezione di segnalazioni o reclami da parte dei cittadini. Sindaco e responsabile dell'ufficio tecnico, in virtù di una generale norma di diligenza, restano titolari della posizione di garanzia avente a oggetto l'adeguata manutenzione e il controllo dello stato dei luoghi, dovendo attivarsi per acquisire le informazioni necessarie attraverso le articolazioni operative dei competenti uffici e adottare i provvedimenti utili a eliminare i pericoli accertati o comunque segnalati.
Per questi motivi la sentenza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica.