Basta la conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre per far decorrere il termine

Basta la conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre per far decorrere il termine
Lunedi 26 Marzo 2018

Da quando decorre il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi? Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5172/2018, che ha individuato il dies a quo da cui far partire il termine di venti giorni per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c

Il caso:  L'avv. P.A. notificava il 27/04/2012 pignoramento presso terzi alla debitrice ed al terzo pignorato Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, a seguito di precetto basato su sentenza del Giudice di pace; il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27/03/2013 comunicata dalla cancelleria in pari data a mezzo posta elettronica certificata, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, con fissazione alle parti del termine per la riassunzione.

Il P., assumendo che a mezzo della comunicazione di cancelleria gli fosse pervenuto solo il dispositivo della predetta ordinanza e che solo nel momento in cui aveva richiesto copia del provvedimento ne aveva acquisito integrale conoscenza, proponeva opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato il 16/05/2013.

 Il Tribunale di Roma dichiarava, in quanto tardiva per essere stata proposta oltre i venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza opposta, inammissibile l'opposizione con sentenza del 25/06/201.

Il ricorrente propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo quanto segue:

  •  la violazione delle disposizioni cogenti in tema di comunicazione dei provvedimenti giudiziali resi fuori udienza, per avere il cancelliere dato notizia dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza in forma abbreviata in luogo di quella integrale;

  • in tal modo il destinatario era stato privato della possibilità di conoscere le motivazioni e di espletare il suo diritto di difesa con cognizione di causa: nel caso concreto, era stata di ufficio rilevata l'incompetenza e il creditore non avrebbe allora potuto, senza poter disporre della motivazione per intero e quindi per esteso delle specifiche ragioni dell'inattesa declaratoria, appunto determinarsi in ordine all'impugnazione con il detto rimedio;

  • di conseguenza quella comunicazione non poteva fondare la "legale conoscenza" del provvedimento idonea a fare decorrere il termine di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi.

    La Corte di Cassazione, nel ritenere infondata la doglianza, precisa che:

    a) è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre, risultando così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale;

    b) lo stesso tenore dell'art. 617 c.p.c., comma 2, indica che, decorrendo il termine decadenziale dal giorno in cui l'atto esecutivo da opporre è stato compiuto;

    c) a differenza delle opposizioni all'esecuzione, con le opposizioni agli atti esecutivi (o formali o di rito), ex artt. 617 e 618 c.p.c., si contesta la regolarità formale di uno degli atti del processo esecutivo o di quelli ad esso prodromici; è corrente l'affermazione che oggetto delle opposizioni formali sia quindi il difetto di presupposti procedimentali o formali;

    e) in questo contesto l'agilità delle forme procedimentali esige dai soggetti del processo esecutivo un peculiare onere di diligenza sicchè, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell'esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese;

    Alla stregua del suddetto ragionamento, la Corte enuncia il seguente principio di diritto:

    - “ in tema di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole;

    - pertanto, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese;

    - incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa".

    Esito: rigetto

Calcolo termini processuali civili

Calcolo termini procedure esecutive

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 5172 del 06/03/2018

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