Avvocati: gli atti vanno notificati a mezzo pec al domicilio digitale

Avvocati: gli atti vanno notificati a mezzo pec al domicilio digitale
Martedi 1 Agosto 2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17048/2017, pubblicata il 11 luglio 2017, è stata chiamata nuovamente ad occuparsi della questione relativa alla validità o meno della notifica degli atti in Cancelleria,  qualora la parte non abbia eletto domicilio nel comune dove si trova l’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il giudizio. 

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria è oggi prevista solo in via residuale e più precisamente nel caso in cui le comunicazioni o le notificazioni delle cancellerie e delle parti private non possono eseguirsi presso il domicilio telematico per motivi imputabili al destinatario.  In altri termini, con l’introduzione del “domicilio digitale”previsto dall’art. 16 sexies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 170, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, anche nell’ipotesi in cui il destinatario non abbia eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente il giudizio, salvo che oltre alla suddetta omissione è impossibile accedere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario per cause imputabili a quest’ultimo. 

IL CASO:  Nel corso di un  giudizio di appello, una delle parti eleggeva domicilio fuori dalla circoscrizione del suddetto ufficio. All’esito del  giudizio, l’altra parte provvedeva a notificare la sentenza presso la cancelleria della Corte di Appello in applicazione dell’art. 82 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37, secondo il quale “I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. 

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.” 

Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. Nel costituirsi nel giudizio di legittimità, il controricorrente eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che lo stesso sarebbe stato proposto oltre il termine breve di cui all’art. 325 cpc, decorrente dalla notifica della sentenza avvenuta presso la Cancelleria della Corte di Appello ed evidenziava che nell’atto di appello l’indirizzo di posta elettronica certificata era stato indicato solo come recapito per le comunicazioni di cancelleria.  Anche il  ricorrente  depositava le  memorie difensive ex art. 378 cpc evidenziando che la notifica della sentenza andava eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli atti di causa e non presso la cancelleria della Corte di Appello. 

LA DECISIONE:   La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività del ricorso  per nullità della notifica della sentenza di appello presso la cancelleria della Corte territoriale e quindi inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione,  sulla scorta delle seguenti osservazioni: 

1. L’art. 45. Bis, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2104 n. 114 ha modificato l’art. 125 cpc eliminando l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata  del difensore. Quest’ultimo, inoltre, non ha la facoltà di indicare negli atti di parte un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza o di restringerne l’operatività alle sole comunicazioni di cancelleria;

2. Il decreto  legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha aggiunto al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, c.d. Agenda Digitale, l’articolo 16 sexies intitolato “domicilio digitale”. Secondo il suddetto articolo “Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”;

3. L’art. 6 bis d.legs.n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione Digitale) prevede l’istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’indirizzo di posta elettronica certificata è “agganciato” in modo univoca al codice fiscale del titolare;

4. L’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza.

5. Negli atti il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell’utente SICID e consente, tramite il registro pubblico INI-PEC, di risalire all’indirizzo di posta elettronica certificata;

6. Resta fermo il contenuto dell’art. 366 cpc, secondo comma, cpc, che,  limitatamente al giudizio di Cassazione,  prevede la domiciliazione ex lege del difensore presso la cancelleria della Corte nel caso in cui  non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, né abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

7. Ogni avvocato è munito di un proprio “domicilio digitale” conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all’indirizzo pec che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e da questi comunicato al Ministero della giustizia per l’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici;

8. In virtù della suddetta legislazione la previsione dell’art. 82 del r.d. N. 37 del 1934 è ridimensionata.  Infatti la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria è oggi previsto  in via residuale solamente nel caso in cui le comunicazioni e le notificazioni della cancelleria e delle parti private non possono eseguirsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario.

In conclusione, secondo gli Ermellini,  nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata è disponibile è espressamente vietato procedere con le notificazioni e le comunicazioni presso la cancelleria,  a prescindere dall’elezione o meno del domicilio nel comune dove ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende il giudizio. Resta ferma l’applicazione dell’art. 366, secondo comma c.p.c., limitatamente al giudizio di Cassazione, secondo il quale nel caso in cui il difensore non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, né abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la domiciliazione si ha per eletta presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

Allegato:

Cass. civile Sez. III, Sentenza del 11/07/2017 n.17048

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