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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25476-2015 proposto da:
LARIO IMPIANTI SRL, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig.ra F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell'avvocato ITALO ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA FRANCESCO PEREGO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
R.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FACCHINI giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 679/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO;
udito l'Avvocato LUCA FRANCESCO PEREGO;
udito l'Avvocato MARCO FRANCOLINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
La Lario Impianti s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Lecco le aveva ingiunto il pagamento, in favore di R.G., della somma di Euro 11.666,69, oltre interessi e spese di procedimento a titolo di canoni insoluti relativi al contratto di locazione intercorso tra le parti, avente ad oggetto un capannone industriale sito in (OMISSIS).
L'opponente dedusse che in base alle pattuizioni contrattuali l'immobile doveva "essere adibito dalla conduttrice ad uso artigianale-commerciale per la produzione, assemblaggio, stoccaggio di impianti per il sollevamento a terra ed in acqua di natanti in genere, nonchè commercializzazione e assistenza tecnica dei prodotti stessi"; che, avendo la necessità di effettuare all'interno dell'immobile alcuni interventi per renderlo confacente alle proprie esigenze commerciali, presentò al Comune di Garlate apposita richiesta; che il Comune non assentì all'intervento, in quanto in contrasto con le previsioni del P.R.G., posto che l'immobile risultava essere inserito all'interno di una zona ad esclusiva destinazione residenziale; che tale circostanza, sconosciuta prima di allora alla società conduttrice, integrava gli estremi dell'errore (o del dolo) idonei ad annullare il contratto di locazione; che, in via subordinata, era ravvisabile l'inadempimento di parte locatrice per l'inidoneità dell'immobile all'uso contrattuale; che aveva subito ingenti danni, riguardanti le spese sostenute per l'impianto dell'attività, rese vane dall'inutilizzabilità dell'immobile. ...
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