L'attribuzione in proprietà della casa al coniuge separato non è alienazione

L'attribuzione in proprietà della casa al coniuge separato non è alienazione

Non decade dai benefici fiscali c.d. prima casa, il contribuente che avendo acquistato una casa in comunione dei beni non trasferisce la residenza nel comune dove è situato l’immobile entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’acquisto in quanto nelle more, in adempimento di una condizione inserita negli accordi della separazione, provvede a trasferire la propria quota di proprietà all’ex moglie.

Giovedi 5 Ottobre 2017

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22023 del 21 settembre scorso.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame della Corte di Cassazione trae origine dalla notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni ad un contribuente con il quale venivano revocate le agevolazioni c.d. prima casa su un immobile acquistato in comunione dei beni con la moglie in quanto il contribuente non aveva provveduto, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, al trasferimento della residenza nel luogo dove era situato l’immobile. Dopo l’acquisto il contribuente in ottemperanza a quanto statuito in sede di separazione legale aveva ceduto all’ex moglie la quota del 50% dell’immobile acquistato. A seguito dell’impugnazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale rigettava il gravame con condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, ritenendo irrilevante — perché riconducibile alla volontà dello stesso contribuente — la sopravvenuta cessione della propria quota del 50% alla moglie (già residente nel Comune dove era situato l’immobile),in luogo dell’indennità di mantenimento ed in adempimento di una condizione della separazione consensuale omologata dal Tribunale. Avverso la sentenza di Appello, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione denunciando la “violazione e/o falsa applicazione”:

1) “degli artt. 1 nota II bis, co 4, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986″ in quanto il trasferimento della quota di proprietà, per fatto imprevedibile sopravvenuto, era intervenuto entro il termine decadenziale di 18 mesi ed aveva posto il contribuente nell’impossibilità di trasferirvi la residenza;”

2) “dell’art. 15 del D.Lgs n. 546/92 e degli arti: 91 e 92 c.p.c.”, per essere stata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio di merito quantificata “in misura superiore ai massimi tariffari in vigore all’epoca”.

LA DECISIONE:

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito hanno accolto l’originario ricorso del contribuente, evidenziando che:

  1. Secondo l’orientamento della stessa Corte di Cassazione per un verso, “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione” (Corte di Cassazione, sez. V, n. 13335/2016; conferme in Corte di Cassazione, nn. 25889/2015, 23225/2015, 16355/2013) e, per altro verso, “in un quadro normativo e giurisprudenziale volto alla sempre più marcata valorizzazione dell’autonomia privata nell’ambito della disciplina dei rapporti familiari… l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta “prima casa”, bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza” (Corte di Cassazione, Sezione V nn. 5156/2016, en. 3753/2014, sia pure in relazione alla diversa fattispecie di decadenza per le vendite infraquinquennali non seguite dal riacquisto di altro immobile, ai sensi dell’art. 1, nota 2- bis, Tariffa, Parte 1, n. 4, T.U.R.; cfr. Circ. n. 27 del 21 giugno 2012, p.to 2.2, e n. 2 del 21 febbraio 2014, p.to 9.2);

  2. I suddetti principi valgono anche “ rispetto all’impegno al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, previsto dal comma 2 bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di fattispecie che condivide la stessa “peculiare funzione economico-sociale — e la meritevolezza di tutela — di atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge” (Corte di Cassazione, Sezione V, n. 5156/2016 cit.; cfr. Corte di Cassazione, nn. 860/2014), e tenuto conto anche della ratio di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale su cui si fonda “l’esenzione fiscale dell’art. 19, con riguardo agli atti dei giudizi di separazione e divorzio in considerazione dell’esigenza di favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi” (Corte di Cassazione, Sez. V, n. 5156/2016 cit. e Corte Costituzionale, n. 202/03)”.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 5 Ordinanza del 21/09/2017 n.22023

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