Radicalmente nulla l' operazione finanziaria “my way”

Radicalmente nulla l' operazione finanziaria “my way”

L’operazione finanziaria “My Way” è radicalmente nulla per difetto di meritevolezza di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c.

Giovedi 5 Ottobre 2017

Il caso.

Il signor Tizio ha adito il Tribunale di Parma affinché venisse dichiarata la nullità ovvero l'inefficacia ovvero l'annullamento del contratto denominato “My Way”, stipulato con un istituto di credito, deducendo, tra l'altro, la nullità del contratto, per violazione di norme imperative relative agli obblighi di informazione gravanti sulla banca, per indeterminatezza dell'oggetto, nonché per il conflitto di interessi in cui versa la banca contraente. Pronunciandosi a riguardo, il Tribunale di Parma ha condannato la banca a restituire tutte le somme ad essa versate dall'attore fino alla data di effettiva cessazione di efficacia del contratto, chiarendo che il prodotto finanziario in commento appariva inidoneo a soddisfare le esigenze di un comune risparmiatore, il quale intendeva soltanto aderire ad un piano di investimento basato sull'accantonamento della somma mensilmente versata.

A seguito del gravame spiegato dalla banca avverso la succitata sentenza, la Corte d'Appello di Bologna ha riformato integralmente la decisione, ritenendo non condivisibile l'annullamento del contratto. Evidenziava che la documentazione sottoposta all'investitore era “attentamente e comprensibilmente descritta, presentava  tutti gli elementi essenziali” per una pratica lecita e necessaria ad assicurare ai clienti di un istituto di credito la disponibilità di mezzi finanziari da investire.

Il signor Tizio ha spiegato ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Bologna, per due articolati motivi.

Il primo: violazione o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1346 c.c., degli artt. 1469-bis, 1469-ter e 1469-quater c.c. (oggi artt. 33 codice del consumo), stante la nullità dell'operazione finanziaria per violazione degli obblighi informativi, indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto, illiceità della causa per contrarietà alle previsioni di cui agli articoli 1322 - 1343 c.c.

Il secondo: violazione o falsa applicazione degli articoli 21 D.Lgs n. 58/98 e degli artt. 24, 27, 28, 32, 37, 60 e 69 Reg. Consob n. 11522/98, per non avere la Corte di Appello riconosciuto né il diritto dell'istante a conseguire il risarcimento del danno patito né la mancanza di trasparenza ed il conflitto di interessi in cui versa la banca nell'attuazione del rapporto contrattuale.

LA DECISIONE.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha delineato le caratteristiche principali del negozio che, di seguito, si riassumono.

Il piano “My Way” prevede il finanziamento di una somma concordata, di cui l'investitore non ottiene la disponibilità poiché, immediatamente ed obbligatoriamente, vincolata.

Per una parte, la somma finanziata viene destinata all'acquisto di obbligazioni, emesse dall'istituto di credito o da soggetti ad essi collegati. Tali obbligazioni assicurano la consegna del capitale e dell'interesse solo al termine dell'operazione finanziaria.

Per altra, la somma finanziata viene obbligatoriamente investita nell'acquisto di quote di un fondo comune di investimento azionario, gestito da società collegate da comunanza di interessi con la banca.

Sia le quote di fondi sia le obbligazioni sono costituite in pegno a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal cliente.

Ne consegue che l'investitore non ottiene la disponibilità di alcuna somma per un lunghissimo periodo di tempo, durante il quale è obbligato a rimborsare mensilmente il finanziamento concessogli, senza poter gestire autonomamente il proprio denaro.

Viceversa, la Banca non solo conserva la disponibilità del denaro, ma riscuote anche le commissioni relative a ciascun operazione finanziaria che pone in essere per conto del cliente. Pronunciandosi in merito ed accogliendo le doglianze del ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto che l'operazione finanziaria “My Way” si sostanza in un contratto atipico non diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, secondo l'ordinamento giuridico: dal che la declaratoria di radicale nullità.

La decisione in commento ripropone le conclusioni già fornite da precedente pronuncia relativa alla operazione finanziaria “4 YOU”, del tutto analoga a quella in esame, in cui il cliente non acquisisce (se non dopo decenni) la disponibilità della somma concessa in finanziamento, essendo tale somma subito reinvestita dalla banca, che determina unilateralmente la natura e l'entità degli investimenti senza conferire al cliente alcuna facoltà di gestione.

Tali circostanze,  chiarisce la Suprema Corte, creano uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni, a favore di un operatore specializzato e professionale, quale la banca: squilibrio che non supera il vaglio di meritevolezza imposto dall'articolo 1322 cpv. cc. (Cass. Civ. Ord. n. 19559/2015).

E cioè, l'ordinamento non può prestare tutela a quel soggetto che, di tale manifesto squilibrio, può godere dei frutti.

Analogamente, il piano finanziario “My Way” prevede “un'alea solo in capo al risparmiatore, il quale paga un saggio di interesse non tenue, senza seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio termine e con vantaggio certo”, contrariamente all’'intermediario finanziario, che lucrando gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività e colloca prodotti finanziari di suo interesse, come obbligazioni emesse da società collegate.

Il che integra gli estremi di un rapporto, sotto il profilo strutturale, “sin dall'inizio interamente sbilanciato a favore della banca” che, abusando delle proprie superiori competenza in materia di strumenti finanziari, “ne approfitta per indurre il cliente a stipulare un contratto prospettato come idoneo a soddisfare aspettative diverse, ad esempio di natura previdenziale, ma in realtà utile solo ad assicurare un vantaggioso finanziamento alle attività che la banca intende svolgere”.

Per tali presupposti, l'operazione finanziaria in commento deve ritenersi radicalmente nulla per difetto di meritevolezza di tutela, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 1322 c.c.

Allegato:

Cass. civile Sez. I Sentenza del 27/02/2017 n.4907

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