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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Italo Carlo Falbo n. 22, presso lo studiò dell'Avv. Angelo Colucci, che lo rappresenta e difende insieme con l'Avv. Giovanni Franchi, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via di San Valentino n. 21, presso lo studio dell'Avv. Prof. Francesco Carbonetti che la rappresenta e la difende come da mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 722/2011 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 1 giugno 2011;
sentita la relazione svolta dal Presidente Dott. Di Palma Salvatore;
udito il difensore, avv. Angelo Colucci, per il ricorrente; udite le conclusioni del P.M., dr. SORRENTINO Federico, che ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'impugnazione ed in subordine rigettarsi il ricorso.
Con la sentenza impugnata, n. 722 del 15 maggio 2011 (dep. 1.6.2011), la Corte d'appello di Bologna ha riformato integralmente la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Parma con sentenza n. 1442 del 2.12.2006.
A.M. aveva domandato, con atto di citazione notificato in data 7.7.2003, dichiararsi la nullità, ovvero l'inefficacia, ovvero l'annullamento - a causa di dolo o errore essenziale o conflitto d'interessi - del contratto denominato: "MY WAY", stipulato con la filiale di Parma di Banca 121 Spa (poi assorbita dal Monte dei Paschi di Siena) in data 15.12.2000. L'attore deduceva, tra l'altro, la nullità del contratto per violazione di norme imperative relative agli obblighi di informazione gravanti sulla banca, ed anche per la indeterminatezza dell'oggetto del contratto. La Banca, secondo l'attore, non gli aveva consentito di comprendere come effettivamente il rapporto contrattuale sarebbe rimasto strutturato, avendogli prospettato che avrebbe concluso un contratto di accumulo finanziario con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Il contratto era comunque da annullare, per errore essenziale e riconoscibile ed anche perchè stipulato dalla Banca in condizione di conflitto di interessi e senza averne adeguatamente informato il cliente. ...
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