La Cassazione ha stabilito che l'assicuratore che abbia indennizzato il danneggiato per conto del proprio assicurato può surrogarsi nel credito di regresso di quest'ultimo verso l'altro condebitore solidale, ma non può agire contro l'assicuratore di quest'ultimo, mancando in capo al condebitore un diritto azionabile verso tale compagnia.
| Mercoledi 12 Agosto 2026 |
La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra il meccanismo della surrogazione assicurativa e l'azione di regresso tra condebitori solidali. La Cassazione precisa che l'assicuratore il quale abbia pagato oltre la propria quota non acquisisce, per ciò solo, un'azione diretta contro la compagnia dell'altro corresponsabile, potendo far valere soltanto i diritti già esistenti in capo al proprio assicurato. Ne deriva un limite applicativo rilevante per le compagnie che intendano recuperare somme versate in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità: la pretesa restitutoria va indirizzata verso il condebitore personalmente, e non verso la sua assicurazione.
Tizio, sottoposto a un intervento chirurgico che gli causò la paraplegia degli arti inferiori, citò in giudizio davanti al Tribunale di Milano la struttura sanitaria (Istituto Gamma) e alcuni sanitari, tra cui il dottor Caio. Quest'ultimo chiamò in causa le compagnie con cui aveva stipulato polizze personali di responsabilità civile, tra cui Beta Assicurazioni.
Il Tribunale accertò la responsabilità dei convenuti, condannandoli in solido al risarcimento del danno in favore di Tizio e condannando le compagnie chiamate in causa a manlevare Caio.
Alfa Assicurazioni, che assicurava la struttura sanitaria, pagò a Tizio anche una somma corrispondente alla quota di responsabilità riferita a Caio. Alfa chiese quindi, in via monitoria, la restituzione di tale importo a Beta, ottenendo un decreto ingiuntivo.
Beta propose opposizione sostenendo, in sintesi:
Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello di Milano confermò la decisione, ritenendo assorbito uno dei motivi di gravame proposti da Alfa.
Alfa ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui ha censurato l'interpretazione della copertura assicurativa data dai giudici di merito e la conclusione secondo cui non le competerebbe un'azione diretta nei confronti di Beta per il recupero delle somme corrisposte al danneggiato.
La Corte ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi di ricorso, individuando una questione pregiudiziale e assorbente: il difetto di legittimazione passiva di Beta rispetto alla domanda proposta da Alfa. Su questa base la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
Il ragionamento della Corte muove da alcuni punti fermi:
Su queste basi la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: l'assicuratore della responsabilità civile di un condebitore solidale, che abbia indennizzato il danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato vanta verso l'altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo, non potendosi dare surrogazione in un diritto inesistente.