Assicuratori e regresso: niente azione diretta verso la compagnia del condebitore solidale

Cassazione: sentenza n. 18559 del 08/06/2026.
Assicuratori e regresso: niente azione diretta verso la compagnia del condebitore solidale

La Cassazione ha stabilito che l'assicuratore che abbia indennizzato il danneggiato per conto del proprio assicurato può surrogarsi nel credito di regresso di quest'ultimo verso l'altro condebitore solidale, ma non può agire contro l'assicuratore di quest'ultimo, mancando in capo al condebitore un diritto azionabile verso tale compagnia.

Mercoledi 12 Agosto 2026

Premessa

La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra il meccanismo della surrogazione assicurativa e l'azione di regresso tra condebitori solidali. La Cassazione precisa che l'assicuratore il quale abbia pagato oltre la propria quota non acquisisce, per ciò solo, un'azione diretta contro la compagnia dell'altro corresponsabile, potendo far valere soltanto i diritti già esistenti in capo al proprio assicurato. Ne deriva un limite applicativo rilevante per le compagnie che intendano recuperare somme versate in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità: la pretesa restitutoria va indirizzata verso il condebitore personalmente, e non verso la sua assicurazione.

La vicenda giudiziaria

Tizio, sottoposto a un intervento chirurgico che gli causò la paraplegia degli arti inferiori, citò in giudizio davanti al Tribunale di Milano la struttura sanitaria (Istituto Gamma) e alcuni sanitari, tra cui il dottor Caio. Quest'ultimo chiamò in causa le compagnie con cui aveva stipulato polizze personali di responsabilità civile, tra cui Beta Assicurazioni.

Il Tribunale accertò la responsabilità dei convenuti, condannandoli in solido al risarcimento del danno in favore di Tizio e condannando le compagnie chiamate in causa a manlevare Caio.

Alfa Assicurazioni, che assicurava la struttura sanitaria, pagò a Tizio anche una somma corrispondente alla quota di responsabilità riferita a Caio. Alfa chiese quindi, in via monitoria, la restituzione di tale importo a Beta, ottenendo un decreto ingiuntivo.

Beta propose opposizione sostenendo, in sintesi:

  • che la polizza tra Alfa e l'Istituto coprisse anche la responsabilità personale di Caio;
  • che la propria garanzia operasse solo "a secondo rischio", quindi in subordine rispetto a quella di Alfa;
  • che, in ogni caso, Alfa non disponesse di un'azione diretta nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto pagato al danneggiato.

Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello di Milano confermò la decisione, ritenendo assorbito uno dei motivi di gravame proposti da Alfa.

I motivi del ricorso

Alfa ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui ha censurato l'interpretazione della copertura assicurativa data dai giudici di merito e la conclusione secondo cui non le competerebbe un'azione diretta nei confronti di Beta per il recupero delle somme corrisposte al danneggiato.

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Corte ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi di ricorso, individuando una questione pregiudiziale e assorbente: il difetto di legittimazione passiva di Beta rispetto alla domanda proposta da Alfa. Su questa base la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c.

Il ragionamento della Corte muove da alcuni punti fermi:

  • l'obbligo dell'assicuratore, secondo lo schema dell'art. 1917 c.c., è di tenere indenne il proprio assicurato dalle somme che questi sia tenuto a pagare al danneggiato, e non genera una responsabilità solidale dell'assicuratore verso terzi o verso altri soggetti che abbiano pagato al danneggiato;
  • l'eventuale pretesa restitutoria per un pagamento eseguito in eccesso rispetto alla propria quota non può essere rivolta contro l'assicuratore del condebitore, perché il debitore resta il condebitore stesso e non la sua compagnia;
  • anche ipotizzando un'azione di regresso tra condebitori solidali, mancherebbe il presupposto della solidarietà tra Alfa e Beta, poiché Alfa aveva adempiuto a un'obbligazione propria e non al debito altrui;
  • anche attraverso lo schema della surrogazione ex art. 1916 c.c., la surroga potrebbe operare solo nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno (il condebitore), mai contro l'assicuratore di quest'ultimo, in assenza di una previsione normativa che attribuisca un'azione diretta in tal senso.

Su queste basi la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: l'assicuratore della responsabilità civile di un condebitore solidale, che abbia indennizzato il danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato vanta verso l'altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo, non potendosi dare surrogazione in un diritto inesistente.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 18559 2026


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