Legge 112/2026: il salario giusto e il concetto di trattamento economico complessivo

Legge 112/2026: il salario giusto e il concetto di trattamento economico complessivo

Con la pubblicazione della Legge n. 112 del 25 giugno 2026, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 62/2026, il legislatore italiano ha introdotto una riforma di notevole portata in materia di retribuzione, comunemente definita del “salario giusto”. L’intervento normativo, pur evitando l’istituzione di un salario minimo legale orario, mira a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva come strumento principale per la determinazione di un trattamento economico dignitoso, in attuazione dell’articolo 36 della Costituzione.

Lunedi 20 Luglio 2026

Tale approccio, tuttavia, solleva interrogativi complessi circa i suoi effetti sul sistema delle relazioni industriali, in particolare sul futuro delle organizzazioni sindacali non confederate, e presenta profili di potenziale attrito con i principi costituzionali e la normativa europea.

1. Il Cuore della Riforma: Il Trattamento Economico Complessivo (TEC)

Il fulcro della nuova disciplina è il concetto di Trattamento Economico Complessivo (TEC). La legge stabilisce che la retribuzione corrisposta al lavoratore non può essere inferiore al TEC previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) stipulati dalle “organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” per il settore e la categoria di riferimento.

La legge di conversione definisce analiticamente la composizione del TEC, che include:

A. Tutte le voci retributive fisse e continuative, sia dirette che indirette e differite.

B.Le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima).

C. Le indennità fisse e continuative.

D. Le prestazioni di welfare riconosciute alla generalità dei dipendenti (es. assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare).

E. Ogni altro istituto o indennità a valore economico definito dai medesimi contratti collettivi.

Sono, invece, esplicitamente escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. Di conseguenza, un C.C.N.L., per essere considerato conforme, non deve replicare analiticamente ogni singola voce del contratto “leader”, ma deve assicurare un trattamento economico complessivo che, nel suo valore aggregato, non sia peggiorativo.

2. Pluralismo Sindacale e Contratti “Pirata”: Quale Futuro per i Sindacati Minori?

La questione più dibattuta riguarda il potenziale impatto sulle organizzazioni sindacali non appartenenti alle grandi confederazioni (CGIL, CISL, UIL). La legge non introduce un divieto di applicare C.C.N.L. sottoscritti da sindacati minoritari, né obbliga il datore di lavoro ad aderire a uno specifico contratto, salvaguardando così, formalmente, il principio della libertà di scelta del contratto collettivo e la libertà sindacale (art. 39 Cost.).

Tuttavia, l’impatto pratico è significativo. Un datore di lavoro può continuare ad applicare un C.C.N.L. sottoscritto da organizzazioni non confederali, ma a una condizione ineludibile: “Il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 non può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale...”.

Il rischio per i sindacati minori non è dunque una “scomparsa” per via legislativa, ma una progressiva marginalizzazione. I datori di lavoro che applicano contratti con un TEC inferiore a quello di riferimento non potranno accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione. Inoltre, resterebbero esposti alle azioni giudiziarie dei lavoratori volte a ottenere l’adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, con il giudice che utilizzerebbe proprio il C.C.N.L. “leader” come parametro di riferimento, secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare il fenomeno del “dumping contrattuale”, ovvero la concorrenza basata sulla compressione dei salari tramite la stipula di “contratti pirata” da parte di soggetti di dubbia rappresentatività. Come sottolineato in un commento, “le piccole associazioni sindacali che sottoscrivono contratti seri, dignitosi e coerenti con i livelli economici del settore non vengono escluse. Al contrario, vengono pienamente riconosciute e legittimate”.

Il sistema di monitoraggio è rafforzato dall’obbligo, per i datori di lavoro, di indicare nelle comunicazioni obbligatorie un codice alfanumerico unico identificativo del C.C.N.L. applicato, gestito dal CNEL, permettendo così agli organi ispettivi (INPS, INL) una verifica più agevole della congruità retributiva.

3. Il Vaglio della Consulta: I Profili di Incostituzionalità

La nuova disciplina non è esente da possibili censure di legittimità costituzionale.

A. Violazione dell’art. 39 della Costituzione: La critica principale riguarda la potenziale lesione della libertà sindacale e del pluralismo. Attribuendo un’efficacia de facto “erga omnes” ai trattamenti economici dei C.C.N.L. stipulati dalle organizzazioni “comparativamente più rappresentative” – criterio peraltro non definito da una legge sulla rappresentatività – si potrebbe configurare un’indebita ingerenza legislativa nell’autonomia collettiva, creando rendite di posizione a favore delle sigle storiche. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha in passato ritenuto il criterio della maggiore rappresentatività comparata un indice ragionevole per selezionare i soggetti sindacali cui affidare determinate funzioni, purché non si traduca in una preclusione assoluta per le altre organizzazioni. La difesa della norma potrebbe argomentare che essa non sopprime il pluralismo, ma si limita a stabilire uno standard minimo inderogabile in attuazione dell’art. 36 Cost.

B. Violazione dell’art. 36 della Costituzione: Sebbene la legge sia volta a dare attuazione a tale precetto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che anche la retribuzione prevista dal C.C.N.L. sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative è assistita solo da una presunzione relativa (iuris tantum) di adeguatezza. Il giudice conserva il potere-dovere di disapplicare tale trattamento qualora, nel caso concreto, risulti non conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza. “Nell’attuazione dell’art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost.”.

C. Violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione: Si potrebbe eccepire la violazione del principio di ragionevolezza e della libertà di iniziativa economica, limitata dal vincolo retributivo esterno. La giurisprudenza costituzionale, però, ha sempre bilanciato tale libertà con la tutela di beni di pari rango costituzionale, come la dignità del lavoratore e il suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa, garantita da una retribuzione adeguata.

4. Il Confronto con Bruxelles: Compatibilità con il Diritto Europeo

Anche il rapporto con l’ordinamento dell’Unione Europea merita un’analisi.

A. Direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati: Lungi dal contrastare con la normativa europea, la legge italiana sembra muoversi nella direzione indicata dalla direttiva, che incentiva il rafforzamento della contrattazione collettiva come via maestra per la determinazione di salari adeguati. La stessa Corte di Cassazione ha utilizzato tale direttiva come criterio ermeneutico per interpretare l’art. 36 Cost.

B. Libertà di Associazione e Diritto di Negoziazione Collettiva (Artt. 12 e 28 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE): Una potenziale critica potrebbe fondarsi sulla discriminazione delle organizzazioni sindacali minori. Tuttavia, è probabile che la Corte di Giustizia dell’UE riconoscerebbe un ampio margine di apprezzamento agli Stati membri nel regolare le relazioni industriali, a condizione che la misura sia proporzionata e persegua un obiettivo legittimo, quale la lotta al dumping sociale, senza escludere a priori le organizzazioni minori dalla possibilità di stipulare contratti collettivi.

C. Aiuti di Stato (Art. 107 TFUE): La norma che condiziona l’accesso a benefici e incentivi pubblici al rispetto del “salario giusto” potrebbe essere scrutinata sotto il profilo degli aiuti di Stato selettivi. La difesa della misura potrebbe però basarsi sulla sua natura di condizione generale, applicabile trasversalmente a tutte le imprese per il perseguimento di un obiettivo di politica sociale e per la prevenzione di distorsioni della concorrenza basate sulla compressione salariale.

In conclusione, la riforma del “salario giusto” rappresenta un tentativo ambizioso di intervenire sulla questione dei bassi salari attraverso un meccanismo di “estensione mediata” dell’efficacia della contrattazione collettiva di qualità. Sebbene l’intento sia allineato con i principi costituzionali e le direttive europee, il successo della sua implementazione e la sua tenuta di fronte alle censure di legittimità dipenderanno in larga misura dal modo in cui le incertezze, prima fra tutte quella sulla misurazione della rappresentatività, verranno risolte in via interpretativa e applicativa dall’amministrazione e dalla giurisprudenza.




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