Con l'ordinanza n. 28237/2022 la Corte di Cassazione ritiene giustificata la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli nel caso in cui il genitore obbligato, ossia il padre, versi la meta del mutuo contratto dalla ex moglie.
Martedi 22 Novembre 2022 |
Il caso: La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva il contributo per il mantenimento dei figli minori posto a carico del padre, Tizio, determinandolo in 500 Euro mensili, tenuto conto della valutazione comparativa dei redditi delle parti, del carico da parte del marito separato della meta' del mutuo contratto dalla moglie, Mevia, e della percezione di un importo mensile di 260 euro dai propri genitori per il godimento di un'unita' abitativa.
Mevia ricorre in Cassazione, censurando la pronuncia impugnata per i seguenti motivi:
a) la Corte d'Appello, nel valutare tutti i criteri imposti dal sistema normativo per la determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento dei figli minori - tenore di vita endoconiugale, tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, le esigenze dei figli, la consistenza economico patrimoniale delle parti – ha omesso di esaminare i tempi di permanenza pressoche' esclusivi presso la madre e la valenza economica dei compiti domestici e le aumentate esigenze dei figli, ormai adolescenti;
b) la Corte d'Appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo consistente nella non contestazione paterna di dovere 900 a titolo di mantenimento dei figli e piu' esattamente 650 destinati ai figli e 259 Euro per la quota di mutuo;
c) la Corte d'Appello ha omesso l'esame di un fatto decisivo consistente nella dedotta omessa prova del pagamento degli oneri e delle utenze connesse al godimento di alloggio abitativo da parte del resistente.
La Cassazione rigetta il ricorso, osservando quanto segue:
a) la Corte d'Appello ha svolto un'ampia disamina dei fatti acquisiti nel giudizio ed ha riscontrato, mediante la valutazione comparativa della capacita' economico reddituale delle parti, che il padre non poteva superare, in ossequio al principio di proporzionalita' dell'esborso dovuto alla capacita' predetta, la soglia dell'importo per il mantenimento dei figli minori determinato in sentenza, dal momento che era gravato di oneri notevoli e si era dato carico di pagare meta' del mutuo contratto dalla moglie;
b) quanto al secondo motivo, per la Corte distrettuale il resistente si era esclusivamente dichiarato disponibile a titolo conciliativo a corrispondere il maggiore importo senza alcun riconoscimento o manifestazione di volonta' vincolante;
c) in merito al terzo motivo, la Corte distrettuale ha svolto una valutazione complessiva e comparativa della situazione economico patrimoniale delle parti, all'interno della quale si e' presuntivamente tenuto conto dell'incidenza di spese indissolubilmente connesse al godimento di un'unita' abitativa.