La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27602 del 3 dicembre 2020 ribadisce alcuni principi in materia di legittimazione ad agire nell'azionare il precetto per il recupero degli arretrati dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.
Lunedi 7 Dicembre 2020 |
Il caso: L.V. impugna la sentenza della Corte di Appello che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione a precetto di oltre 130.000 euro, notificatogli ad istanza di M.D. per il recupero degli arretrati dell'assegno di mantenimento del filgio della coppia, per i cinque anni precedenti l'atto di intimazione.
Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado :
a) per aver giudici di merito ritenuto sussistente la legittimazione di M.D. A richiedere l'assegno di mantenimento del figlio C. pur essendo questi maggiorenne;
b) per non aver valutato la Corte di merito la sussistenza di un accordo di fatto tra il padre e il figlio in ordine al mantenimento, accordo in forza del quale il figlio sarebbe stato assunto nell'azienda del padre.
Per la Suprema Corte i motivi dedotti sono inammissibili e al riguardo la Corte ribadisce quanto segue:
nel caso in esame il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto l'opposizione al precetto affermando che permane la legittimazione della madre a chiedere il pagamento dell'assegno anche se il figlio è maggiorenne e che in ogni caso di tratterebbe di questioni da far valere con la domanda di modifica delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio e ciò anche se il figlio, divenuto maggiorenne, abbia una propria fonte di reddito per effetto di un accordo tacito con il padre che l'avrebbe assunto presso la propria azienda;
ciò è conforme a consolidata giurisprudenza, per cui con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato in favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatto sopravvenuti, che possono essere fatti valere solo con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione ex art.710 c.p.c. o del divorzio ex art. 9 L. 898/1970;
inoltre, in merito alla legittimazione attiva del genitore anche in caso di figlio maggiorenne, è orientamento consolidato che la ritiene sussistente nel caso in cui il figlio, maggiorenne, non eserciti il diritto e non sia autosufficiente