Responsabilità medica: è onere del paziente dimostrare il nesso di causalità.

Commento a Sentenza Cass.- Sez. VI Civile – n. 27612/20 del 3.12.2020.
Avv. Alessio Stefanini.
Responsabilità medica: è onere del paziente dimostrare il nesso di causalità.

Con la recente pronuncia della Corte Suprema (cfr. Cass. Civ. n. 27612/20) si è tornato a ribadire un importante principio in tema di responsabilità medica.

Lunedi 7 Dicembre 2020

La causa di merito riguarda una domanda di risarcimento del danno avanzata da una paziente nei confronti della ASL, per presunti trattamenti sanitari inadeguati, che le avrebbero cagionato un “ictus cardio embolico”.

La domanda, correttamente formulata ex artt. 1218 e 1223 c.c. in quanto trattasi di responsabilità contrattuale, veniva rigettata sia in primo che in secondo grado.

La Corte d’Appello rilevava che la terapia prescritta dai sanitari risultava corretta, quantomeno sino alla data dell’ultimo controllo, avvenuto circa un mese prima dell’ictus cardio embolico.

Per contro veniva constatata una condotta negligente della paziente stessa, che aveva omesso di recarsi al controllo pianificato per la data successiva, circa dieci giorni prima che si verificasse l’evento dannoso.

Tale condotta aveva, quindi, interrotto il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il verificarsi della spiacevole patologia.

La paziente non si dava per vinta e proponeva ricorso per cassazione, lamentando carenze della Corte territoriale nell’accertamento del nesso di causalità.

La Cassazione, nel confermare le sentenze rese in primo ed in secondo grado, torna a sottolineare l’importante principio secondo cui: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”.

Pertanto, alla luce di tale orientamento, in mancanza della dimostrazione chiara del nesso di causalità da parte della paziente, la domanda non può che essere rigettata.

Anzi, la Corte sottolinea come l’inerzia della paziente, che avrebbe omesso di recarsi alla visita di controllo, fa ritenere che la condotta del sanitario non sia stata la causa diretta del danno. E’ infatti plausibile che la visita programmata, se fosse stata effettivamente svolta, avrebbe consentito una diagnosi tempestiva. Tale diagnosi avrebbe evitato l’evento dannoso secondo il criterio del “più probabile che non”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.27612 2020

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