Apparecchiature elettroniche per l'accertamento della velocità: il punto della giurisprudenza

Dr. Raffaele Vairo.
Apparecchiature elettroniche per l'accertamento della velocità: il punto della giurisprudenza

Esame dell’Ordinanza n. 1661 della Cassazione Civile, sez. II, pubblicata il 22 gennaio 2019

L’ordinanza in commento si occupa della legittimità delle rilevazioni tramite apparecchiature elettroniche e la loro attendibilità.

Venerdi 1 Febbraio 2019

Premessa: In relazione alle apparecchiature destinate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada, anche in considerazione delle conseguenze che si riversano sugli utenti della strada, sono sorte diverse questioni affrontate e risorte dalla Cassazione in termini non sempre condivisibili.

Basti pensare ai tanti dubbi sull’attendibilità delle loro rilevazioni per la cui soluzione la giurisprudenza di merito, in special modo la giurisprudenza dei giudici di pace, si è occupata con decisioni quasi sempre bocciate dalla Suprema Corte.

Una delle quali è la necessità di un maggior controllo di tali apparecchiature da parte di organi tecnici che periodicamente dovrebbero verificare la loro perfetta funzionalità (taratura) come esige la legge n. 273/1991. Ebbene la Cassazione, in costante contrasto con le tesi dei tecnici e con la giurisprudenza di pace ha sempre sostenuto che “l’attendibilità dello strumento rivelatore del superamento dei limiti di velocità è sempre presunta, essendo onere dell’utente della strada dimostrare, sulla base di circostanze da lui allegate (e debitamente provate) il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Trattasi di probatio diabolica”.

Ma la “testardaggine” dei giudici di pace alla fine ha trovato la condivisione della Corte Costituzionale che si è pronunciata con la sentenza n. 113/2015. Comunque andiamo con ordine e indichiamo le fonti normative che attribuiscono la legittimità delle rilevazioni a mezzo delle apparecchiature elettroniche.

Il comma 6 dell’art. 142 del codice della strada statuisce che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi stradali, come precisato dal regolamento. L’art. 345 del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento) dispone che le apparecchiature utilizzate per il controllo della velocità:

a) devono fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente;

b) devono essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture;

c) al valore rilevato deve essere applicata una riduzione del 5%, con un minimo di 5 Km/h;

d) nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

Tanto premesso, esaminiamo l’ordinanza n. 1661/2019.  

IL CASO Un tale faceva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva rigettato l’appello proposto nei confronti della sentenza con la quale il Giudice di Pace della stessa città aveva rigettata la sua opposizione avverso il verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Stradale, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 rilevata con apparecchiatura elettronica.

L’accertamento era ritenuto nullo dal ricorrente per i seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva per aver il Giudice di Pace erroneamente evocato in giudizio la Prefettura di Parma e non il Ministero dell’Interno; 2) nel verbale mancava l’indicazione in ordine alla taratura dell’apparecchio utilizzato; 3) assenza del cartello di preavviso  della rilevazione della velocità, non contenendo il verbale alcuna indicazione al riguardo.

In ordine al primo punto il ricorrente lamentava la violazione di legge con riferimento all’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 e n. 4 c.p.c., in quanto il Tribunale, a suo avviso, aveva disatteso l’eccezione, da lui sollevata già in primo grado, in ordine al difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Parma, evocata erroneamente in giudizio dal Giudice di Pace. Precisava, altresì, che: a) la legittimazione passiva era del Ministero dell’Interno; b) il difetto di legittimazione passiva avrebbe dovuto essere rilevato d’ufficio dal Giudice di Pace in sede di verifica della regolare costituzione del contraddittorio.

In ordine al secondo motivo precisava che la mancata indicazione era in contrasto con Corte Costituzionale, n. 113/2015, che aveva sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Con il terzo motivo lamentava la violazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c. e/o la mancata applicazione dell’art. 4 della legge n. 168 del 2002 nonché del decreto del Ministero dei Trasporti del 15 agosto 2007, con conseguente censura della sentenza impugnata “nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.”

Le statuizioni della Cassazione. Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, perchè, a fronte della legittimazione passiva del ministero dell’interno, ove il giudizio venga instaurato nei confronti del prefetto, l’irregolarità è sanata dalla presenza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.

Il secondo motivo è, invece, fondato in considerazione di quanto statuito con la sentenza n. 113/20115, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, comma 6, del codice della strada statuendo l’obbligo della taratura delle apparecchiature elettroniche impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Ergo, il giudice dell’opposizione è tenuto ad accertare l’affidabilità dell’apparecchiatura impiegata mediante la prova della sua sottoposizione alle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. “La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha stabilito che spetta all’opponente fornire la prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura elettronica, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev’essere, pertanto, in parte qua, cassata.”

Al riguardo va fatta una precisazione che ritengo essenziale per la comprensione della ratio del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa: l’opposizione non mira all’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo, ma della responsabilità dell’opponente. Infatti, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume sostanzialmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

Dato atto, dunque, che l’Amministrazione irrogante la sanzione è sostanzialmente parte attrice nel procedimento di opposizione, è ad essa che spetta, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi, mentre al ricorrente, convenuto sostanziale, incombe l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi.

Ad esempio, il proprietario del veicolo contravvenzionato può provare che:

a) la circolazione dello stesso è avvenuta contro il suo volere;

b) il non aver impedito il fatto non risale ad una dolosa o colposa omissione nel custodirlo (Cass. Civile n. 5122/2011).

Aggiungo che la discrezionalità del potere ufficioso del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l’esibizione di un documento sufficientemente individuato, non può spingersi sino a sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori. Quindi, actore non probante, reus absolvitur.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c. e/o la mancata applicazione dell’art. 4 della legge n. 168 del 2002 nonché del decreto del ministero dei trasporti del 15/08/2007, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.

Anzi, con la sentenza impugnata il tribunale attribuisce al ricorrente l’onere della prova della violazione da parte dell’amministrazione in ordine alle procedure di accertamento. Ovviamente la statuizione della sentenza impugnata non è condivisibile e il motivo addotto dal ricorrente è corretto, in quanto incombe sull’amministrazione l’obbligo di fornire tutte le informazioni circa l’installazione e l’utilizzazione dei dispositivi di rilevamento della velocità.

Quindi, secondo la Cassazione, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice stradale, incombe sull’amministrazione procedente provare che le postazioni di controllo della velocità, fisse o mobili, siano state preventivamente segnalate. In effetti, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 168/2002, da considerarsi norma imperativa, la Pubblica Amministrazione, proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. Al riguardo è importante sottolineare che “il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare”.

In conclusione il ricorso veniva accolto relativamente al secondo e terzo motivo e, in relazione ad essi, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio al tribunale di Parma che, in persona di altro magistrato, provvederà all’emissione di una nuova sentenza.

A questo punto è utile precisare che l’accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base: a) delle verbalizzazioni dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal comma 6 dell’art. 142; b) delle constatazioni personali degli agenti.

Si ricordi che il verbale è atto pubblico dotato di fede privilegiata in ordine ai fatti che l’agente dichiari essere stati percepiti da lui in modo diretto. In mancanza delle verbalizzazioni incombe sull’Amministrazione l’onere della prova.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019

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