Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019

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Venerdi 1 Febbraio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo - Presidente -

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2540-2016 proposto da:

G.M., difensore di sè stesso;

- ricorrente-

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI PARMA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 domicilia per legge;

- intimato -

avverso la sentenza n. 880/2015 del TRIBUNALE DI PARMA, depositata il 21/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Svolgimento del processo

Il tribunale di Parma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello che G.M. ha proposto nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace di Parma ha rigettato l'opposizione che lo stesso, con ricorso depositato in data (OMISSIS), aveva presentato avverso il verbale n. (OMISSIS) redatto dalla polizia stradale il (OMISSIS).

Il tribunale, in particolare, per quanto ancora interessa, ha, innanzitutto, respinto il motivo con il quale l'appellante ha dedotto che, nell'ambito del giudizio di primo grado, il giudice di pace aveva erroneamente evocato in giudizio la prefettura di Parma e non il ministero degli interni, con la conseguente nullità del procedimento. Il tribunale, sul punto, ha rilevato che, pur a voler accedere alla tesi propugnata dall'appellante, l'eventuale annullamento del giudizio di primo grado non farebbe altro che determinare l'inevitabile conferma del verbale impugnato.

Il tribunale, inoltre, ha ritenuto infondato il motivo con il quale l'appellante ha dedotto l'illegittimità del verbale di contestazione per la mancanza del cartello di preavviso della rilevazione della velocità, non contenendo il verbale alcuna indicazione sul punto. Il tribunale ha evidenziato, al riguardo, che non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico e non avendo in ogni caso l'appellante fornito specifica prova della violazione da parte dell'amministrazione delle procedure di accertamento. ...

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