Finalmente sono stati pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio i chiarimenti in merito ad alcune disposizioni/prescrizioni contenute nell'ultimo DPCM del 26 aprile 2020, in vista della data del 4 maggio, la c.d. “fase 2” dell'emergenza Covid-19, che avevano sollevato molti dubbi e dato adito a varie interpretazioni.
Domenica 3 Maggio 2020 |
Il Dpcm 26 aprile 2020, come è noto, ha introdotto, a partire dal 4 maggio, diverse novità, in particolare per quanto attiene agli spostamenti, ai pubblici esercizi e attività commerciali, alle attività professionali e ai servizi.
Vediamo le novità per gli SPOSTAMENTI:
1) Visita ai parenti: Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che sono identificati in: coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
- essi sono considerati tra gli spostamenti giustificati per necessità.
Obblighi e limiti: limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, il divieto di assembramento e di feste, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
2) Passeggiate, attività motoria, attività sportiva: è consentito uscire dal proprio domicilio, per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità, o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.
- le passeggiate quindi sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi sopra indicati (ad esempio: per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti; per svolgere attività motoria ecc.)
- attività motoria o sportiva all'aperto: è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi, e sarà possibile non più solo in prossimità della propria abitazione; possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti;
- è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività;
- è consentito l’uso della bicicletta per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita, o per svolgere attività motoria all’aperto;
- consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, ma vietata ogni forma di assembramento, nonché obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano chiuse; possibilità per il Sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto;
- è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento; possibilità per il Sindaco di disporre la temporanea chiusura;
- consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse; però,una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza provenendo da un’altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, se non ricorrendo comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute;
Obblighi e limiti: rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria;
- non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione;
- in ogni caso vietati gli assembramenti;
- in ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
AUTOCERTIFICAZIONE: la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite; la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.