All’associato destinatario di delibera di esclusione vanno preventivamente contestati gli addebiti.

All’associato destinatario di delibera di esclusione vanno preventivamente contestati gli addebiti.

Il Tribunale di Siracusa, con recente ordinanza del 23.11.15, ha ribadito l’obbligo, anche per le associazioni non riconosciute, in caso di esclusione dell’associato, della preventiva contestazione degli addebiti.

Mercoledi 1 Febbraio 2017

Caso e decisione.

Il caso sottoposto al Giudice era quello di un soggetto che, lamentando essergli stato negato l’accesso alla documentazione dell’associazione sportiva di cui faceva parte sin dal 1996, domandava tutela – ex art. 2261 cod. civ. – del proprio diritto a consultare la documentazione amministrativa della compagine.

Eccepiva però l’associazione la carenza di legittimità in capo al ricorrente, asserendo essere stato lo stesso già escluso dall’associazione per non avere rinnovato l’iscrizione annuale.

Nell’accogliere il ricorso e le difese del ricorrente, il Giudice ha incidentalmente dichiarato illegittima la clausola statutaria che permetteva l’esclusione di un associato senza però imporre anche un obbligo di preventiva contestazione degli addebiti.

Segnatamente, il Tribunale, pure richiamando conforme giurisprudenza di merito (Trib. Torino 15.02.96 e Trib. Milano 14.12.05), ha ritenuto non potersi considerare perfezionata l’esclusione eccepita dall’associazione, essendo la relativa clausola “… nulla ex art. 1418 e 1419 c.c. per violazione degli articoli 2, 18 e 24 Cost.”.

Osservazioni.

Può considerarsi principio ormai acquisito quello per il quale all’associato destinatario di delibera di esclusione debbano essere preventivamente contestati gli addebiti asseritamente integranti quei gravi motivi che l’art. 24 cod. civ. presuppone al suo possibile allontanamento dalla compagine. Invero, tale cautela risulta necessaria al fine di permettere all’associato di poter tutelare i propri diritti già al cospetto degli altri consociati, eventualmente deducendo l’esistenza di atti o fatti giustificativi della propria contestata condotta prima di subire una unilaterale esclusione ed essere costretto ad adire l’Autorità Giudiziaria.  

Peraltro, si rileva come di tale principio di diritto – recentemente applicato pure da Trib. Napoli 21.08.01, Trib. Sassuolo 12.10.07 e Trib. Ferrara 30.01.13 – possa trovarsi autorevole conferma anche in risalente pronuncia della Suprema Corte – 24.10.69 n. 3490 – per la quale “Il diritto dell’associazione ad escludere il singolo membro, cioè a risolvere il rapporto associativo nei confronti di costui, costituisce emanazione della potestà disciplinare sui propri associati, onde deve ritenersi necessaria la previa contestazione degli addebiti all’interessato”. 

Allegato:

Ordinanza Tribunale di Siracusa del 23-11-15

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