Ricorrono i presupposti per l'applicazione del cosiddetto "cram down", invocato dal proponente; considerato, invero, ai sensi dell'art. 12 comma 3 quater l. 3/2012, che ha introdotto il cram down fiscale nel sovraindebitamento, va omologato l'accordo di composizione della crisi, in presenza di voto negativo espresso dall'amministrazione, quando tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
L'accordo con i creditori ex art. 10 della previgente legge del 27 gennaio 2012 n. 3, ora sostituito dal concordato minore, disciplinato dall'art. 74 e ss del decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) entrato in vigore il 15 luglio 2022, prevede che in caso di dissenso alla proposta con voto contrario determinante dei creditori pubblici qualificati (Amministrazione finanziaria e Inps) possa essere omologato in quanto opera l'istituto del CRAM DOWN, introdotto dal d.lgs. 26 Ottobre 2020 n. 147.
L'art. 80 co 3, 2° cpv del D.lgs n. 14/2019 (C.C.I.I.) prevede che "Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale disposizione è stata pedissequamente riprodotta dall'art. 12 comma 3 quater l. 3/2012, che aveva già introdotto il cram down fiscale nel sovraindebitamento.
Tale norma è finalizzata a superare l'indisponibilità del credito tributario e previdenziale da parte dei creditori pubblici qualificati, che prima dell'introduzione del cram down con il d.lgs n. 147/2020 impedivano l'omologazione delle proposte concordatarie, tra cui l'accordo con i creditori (ora concordato minore) arrecando un danno per gli stessi creditori pubblici nonchè per tutti i creditori concorsuali. Inoltre, l'omologa forzata consente alle imprese di continuare la propria attività a beneficio dell'economia nazionale e della salvaguardia dei posti di lavoro.