Accordi di separazione e vendita ad un terzo della casa coniugale prima dei cinque anni: conseguenze

Accordi di separazione e vendita ad un terzo della casa coniugale prima dei cinque anni: conseguenze
Martedi 26 Marzo 2019

Non decade dai benefici fiscali c.d. prima casa il contribuente che, in ottemperanza di un accordo intervenuto in sede di separazione personale tra coniugi, provvede a vendere a terzi, entro cinque anni dall’acquisto, la casa posseduta in comproprietà con l’altra coniuge, in quanto rientrando nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi e, pertanto, meritevole di tutela, pur non facendo parte delle condizioni essenziali della separazione.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 7966/2019, pubblicata il 21 marzo scorso.

IL CASO: La vicenda approdata innanzi ai Supremi Giudici della Corte di Cassazione trae origine dal trasferimento ad un terzo soggetto di una casa in comproprietà tra coniugi in virtù di un accordo in tal senso intervenuto nell’ambito del giudizio di separazione. La vendita dell’immobile era avvenuta prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto.

L’Agenzia delle Entrate, in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, revocava le agevolazioni fiscali al venditore notificando allo stesso gli avvisi di liquidazione delle maggiore imposte, che venivano impugnati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Il ricorso veniva accolto in primo grado, mentre in sede di gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza di primo grado, osservando che “la revoca del beneficio fiscale non contrasta l'intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell'immobile non avviene attraverso l'omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale". Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, interponeva, pertanto, ricorso per Cassazione il contribuente il quale deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 19 della legge 74/1987, sostenendo che il regime di esenzione previsto dalla suddetta norma è esteso, per effetto della sentenza della Corte costituzione n. 154 del 10/05/1999, anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi e, quindi, anche al trasferimento di immobili in comunione nei confronti dei terzi.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha ritenuto errata la decisone impugnata in quanto la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai principi di diritto affermati dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali e nell’accogliere il ricorso del contribuente, con conseguente annullamento degli avvisi di liquidazione a questi notificati dall’Agenzia delle Entrate, ha osservato che:

  1. << in tema di agevolazioni “prima casa”, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di un modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” dell’art. 19 della l.n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede>> (Cassazione n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cassazione n. 13340 del 28/06/2016);

  2. La ratio dell’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che dispone in via generale l’esenzione dall’imposto di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi, hanno continuato gli Ermellini, è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio;

  3. Sarebbe palesemente in contrasto con la ratio della suddetta disposizione, il recupero dal parte dell’Erario dell’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa in quanto si configurerebbe un’imposizione di una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione di un accordo intervenuto tra i coniugi.

  4. L’atto stipulato tra coniugi in sede di separazione personale o in sede di divorzio relativo alla vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione della somma ricavata, pur non facendo parte delle condizioni essenziali della separazione, rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, in quanto la causa, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, risiede nello << spirito di sistemazione in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale>> (Cassazione n. 16909 del 19/08/2015).

Allegato:

Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Ordinanza 21 marzo 2019 n. 7966

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