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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico - Presidente
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. - Consigliere
Dott. NONNO Giacomo Maria - rel. Consigliere
Dott. SUCCIO Roberto - Consigliere
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29889/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e' domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
e contro
Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Perugia, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 276/03/15, depositata il 18 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 novembre 2018 dal Cons. Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 276/03/15 del 18/05/2015 la CTR dell'Umbria ha accolto l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 251/12/13 della CTP di Perugia, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di (OMISSIS) avverso gli avvisi di liquidazione relativi all'anno 2007, con i quali venivano revocate le agevolazioni relative all'acquisto della prima casa;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dagli atti delle parti: a) la revoca delle agevolazioni relative all'acquisto della prima casa conseguivano alla vendita della stessa ad un terzo prima del quinquennio, in ragione degli accordi stipulati in sede di separazione consensuale; b) la CTP accoglieva il ricorso proposto dalla (OMISSIS); c) l'Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR;
1.2. la CTR motivava l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che "la revoca del beneficio fiscale non contrasta l'intassabilita' delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perche' la cessione dell'immobile non avviene attraverso l'omologazione della separazione, sia perche' non vi e' qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensi' la revoca di un precedente beneficio fiscale"; ...
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