Avvocati: obblighi di correttezza del domiciliatario

A cura della Redazione.
Avvocati: obblighi di correttezza del domiciliatario

Con la sentenza n. 6961/2019 la Corte di Cassazione interviene in materia di codice deontologico forense chiarendo quali obblighi sia tenuto ad osservare anche l'avvocato domiciliatario nei rapporti con il cliente del “dominus”.

Martedi 26 Marzo 2019

Il caso: una società, la Alfa S.r.l. proponeva un esposto nei confronti dell'avv. A.G. dinanzi al Consiglio dell'Ordine competente, in cui lamentava la violazione dell'articolo 37 del codice deontologico forense in ragione di un conflitto di interessi, rappresentando in particolare che:

- la società Alfa, nell'ambito di una vicenda riguardante R.G., gia' presidente del consiglio di amministrazione della società stessa, e la compagna di questi, dipendente della Societa', si era rivolta all'avv. A.G.., che aveva fornito un parere legale concernente, tra l'altro, la natura del rapporto di lavoro della dipendente e le inadempienze della stessa alle conseguenti obbligazioni, prospettando la possibilita' di un licenziamento della stessa, qualora i sospetti della datrice di lavoro si fossero rivelati fondati;

- intervenuto il licenziamento, la dipendente lo aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Milano, assistita dall'avv. S. di Roma, il quale aveva indicato quale domicilio l'indirizzo di studio dell'avv. A.G.;

- alla prima udienza dinanzi al Giudice del lavoro, la dipendente era personalmente comparsa, assistita proprio dall'avv. A.G. in qualita' di sostituto del dominus, avv. S., che aveva avuto un impedimento improvviso a comparire.

Il COA quindi, ravvisava la responsabilita' del ricorrente, comminandogli la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale per quattro mesi; il CNF confermava la decisione del COA per violazione dell'articolo 37 del codice deontologico vigente al momento dei fatti in tema di conflitto di interessi

L'avv. A.G. ricorre in Cassazione avverso la decisione del CNF, lamentando in sintesi che:

  • la ratio dell'art. 37 dell'abrogato c.d.f. in tema di conflitto di interessi sia quella di evitare che l'avvocato assuma incarichi professionali da parte di soggetti in conflitto di interessi tra loro e che il conflitto di interessi debba essere effettivo, attuale e concreto e consistere nel conferimento di un mandato professionale;

  • nel caso di specie si era trattato di un conflitto meramente potenziale e di una singola, estemporanea, eccezionale e giustificata occasione, dovuta al temporaneo impedimento del dominus;

  • la domiciliazione presso il suo studio non integrava "attivita' professionale" - presupposto di ogni violazione disciplinare - nel senso voluto dall'articolo 37, che esige un comportamento attivo, personale e intellettuale, trattandosi invece di una mera domiciliazione topografica, priva di ogni requisito oggettivo e soggettivo di professionalita'.

    La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, rileva che:

  • il provvedimento impugnato correttamente afferma, ancorandone poi la valutazione di gravita' e rilevanza alla fattispecie concreta, che anche l'attivita' di domiciliazione deve essere svolta rispettando i canoni di lealta' e correttezza imposti per l'intera attivita' professionale;

  • l'attivita' di sostituzione di udienza non è paragonabile a quella del mero nuncius, in quanto il sostituto si trova a svolgere, autonomamente, la stessa attivita' di patrocinio che in quella determinata udienza farebbe carico al dominus;

  • quindi anche il sostituto di udienza è tenuto al rispetto degli obblighi spettanti al mandante, sia sotto il profilo del rispetto del generale canone di comportamento dettato dall'articolo 6 sia sotto il profilo della necessita' di evitare attivita' che lo pongano in situazione di conflitto di interesse col rappresentato.

Allegato:

Corte di Cassazione Civile Sentenza 11 marzo 2019 n. 6961

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