Il genitore accetta, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, l’eredità con il beneficio d’inventario in favore del figlio minore. Quest’ultimo può rinunciare una volta divenuto maggiorenne?
Giovedi 29 Novembre 2018 |
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 29665/2018, pubblicata il 16 novembre scorso, con la quale è stato affermato che: “una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia”.
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, previa autorizzazione del giudice tutelare, la madre accettava per conto del figlio minore l’eredità lasciata dal padre di quest’ultimo. L’accettazione veniva effettuata con il beneficio dell’inventario. Nell’attivo ereditario era compreso un complesso immobiliare costituito da un capannone industriale con palazzina annessa e piazzali.
Una volta raggiunta la maggiore età, il figlio rinunciava all’eredità facendo annotare la suddetta rinuncia all’interno del registro delle successioni. Anche dopo il decesso del marito, la moglie aveva continuato a gestire l’impresa del del cuius che era stata successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo. Nella suddetta procedura era stato ricompreso il suddetto complesso immobiliare che veniva acquistato da un terzo. Successivamente, quest’ultimo veniva convenuto in giudizio dal figlio del de cuius il quale chiedeva che venisse accertato che egli era proprietario della metà del complesso immobiliare che era stato acquistato dalla convenuta al fine di pervenire alla divisione del bene con la condanna di quest’ultima anche al rendiconto della quota dei frutti percepiti medio tempore.
Secondo il figlio del de cuius la rinuncia all’eredità compiuta poco dopo il raggiungimento della maggiore età era da considerarsi inefficace. Nel costituirsi nel giudizio la convenuta, oltre a contestare la domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo l’accertamento dell’intervenuto usucapione.
La domanda dell’attore veniva rigettata dal Tribunale che riteneva la rinuncia all’eredità invalida ma accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e pertanto dichiarava quest’ultima proprietaria esclusiva del bene per intervenuto usucapione decennale ex art. 1159 c.c. La sentenza di prime cure veniva impugnata dall’attore originario. Anche il suddetto gravame veniva rigettato.
Pertanto, l’originario attore rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, i Giudici di legittimità hanno osservato che:
qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice. Il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, una volta divenuto maggiorenne, questi potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all’eredità;
nel caso in cui, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata si sia perfezionata con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede. Di conseguenza al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia, in applicazione del principio di irretrattabilità.
Nel caso di specie l’inventario era stato redatto quando il ricorrente era ancora minorenne, pertanto quest’ultimo ha acquisito la qualità di erede e di conseguenza, la successiva rinuncia è priva di efficacia.