Adeguamento coefficienti dei diritti di usufrutto 2012

Decreto 22 dicembre 2011 (GU n. 303 del 30-12-2011)
Adeguamento coefficienti dei diritti di usufrutto 2012
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
Lunedi 2 Gennaio 2012

In seguito all'aggiornamento del tasso di interesse legale al 2,5%, il Ministero delle Finanze ha emesso il decreto di adeguamento dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei diritti di usufrutto.

Nel decreto si stabiliscono anche i criteri per la determinazione della base imponibile per il calcolo delle rendite o pensioni vitalizie in materia di imposta di registro e di successione.

Il provvedimento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012.

 

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Testo del decreto:

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituitol'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28gennaio 2009 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

 

Decreta:

 

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

 

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012.

 

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato Canzio

 

Risorse correlate

Tabella dei coefficienti aggiornata.

Calcolo usufrutto e nuda proprietà.

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