Mercoledi 4 Gennaio 2012 |
Art. 13 T.U. Spese di Giustizia (DPR 115/2002), dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 "Comma 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (appelli ndr) ed è raddoppiato per i processi innanzi alla Corte di Cassazione" (*).
Ad esempio il solo contributo unificato per un appello del valore di 29.000 euro costerà 225 euro in più passando dai precedenti 450 euro a 675 euro.
Per un ricorso in cassazione dello stesso valore il cittadino dovrà sborsare 450 euro in più, passando dai precedenti 450 a 900 euro.
E non dimentichiamo poi che per i ricorsi in Cassazione (dal 4 luglio 2009), oltre al contributo unificato, è prevista anche un'imposta fissa aggiuntiva di 168 euro.
In un momento in cui la capacità di spesa dei cittadini è drasticamente ridotta dalla crisi economica e dalle manovre che impongono nuove tasse, non si trova di meglio che tentare di risolvere i problemi della giustizia rendendola sempre meno accessibile, in aperto contrasto con l'Art. 24 della nostra Costituzione che recita:
"Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."
Ecco come si potrebbe commentare l'Art. 24 alla luce delle ultime disposizioni (i commenti tra parentesi):
(In teoria) tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (ma ha un costo direttamente proporzionale al grado di giudizio).
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. (gli istituti con filiale rimangono aperti dalle 8.20 alle 13 e dalle 14.30 alle 16 escluso il sabato ed i giorni festivi).
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. (ma non per la riparazione dei danni causati dalla legge stessa.)
Scherzi a parte, di fronte a questi continui attacchi al diritto, non resta altro che far sentire la propria voce in tutte le forme consentite, contro questa ed altre 'novità' che da tempo incombono sulla giustizia e sulla professione forense (sul sito www.maurovaglio.it potete trovare ampia documentazione al riguardo).
Un'altra novità riguarda anche le domande riconvenzionali.
Riportiamo di seguito il testo dell Art. 14 comma 3 del DPR 115/2002: "La parte di cui al comma 1 (**), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
(la parte che segue è in vigore dal primo gennaio 2012 ndr)
Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".
(**) Comma 1: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
Si ricorda infine l'entrata in vigore, sempre dal 1° gennaio 2012 del seguente articolo che introduce l'obbligo di presentare un' esplicita dichiarazione per poter continuare un giudizio in appello o in cassazione.
Art. 26 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello):
"Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Attenzione quindi ai termini, c'è il rischio che molti procedimenti si estinguano anzitempo se non si presentano queste dichiarazioni.
(*) per completezza abbiamo aggiornato l'utility di calcolo del contributo unificato introducendo un nuovo campo che, nell'ambito dei procedimenti civili, consente di selezionare il grado del giudizio: Primo Grado, Appello e Cassazione.
In questo modo l'importo calcolato terrà conto (sic) degli ulteriori aumenti sopra descritti.