Vedute e il problema della qualificazione della domanda

Avv. Mario Barone.
Vedute e il problema della qualificazione della domanda

Partendo dal problema sostanziale delle vedute, l'articolo commenta una pronuncia della Cassazione che guarda la vicenda dalla prospettiva processuale.

Giovedi 9 Luglio 2026

La vicenda in commento prende le mosse da una domanda giudiziale con la quale l’attore – titolare di un immobile in Rionero in Vulture (Pz) – citava in giudizio il confinante per avere quest’ultimo edificato sul proprio fondo una costruzione in violazione dell’art. 905 c.c.

Il Tribunale di Potenza non esaminò la sussistenza della violazione dell’art. 905 c.c. ritenendo che – sul punto – non fosse stata esaminata alcuna domanda. La Corte di Appello di Potenza – di converso – accertava la violazione della distanza di cui all’art. 905 c.c. e condannava il confinante ad innalzare un parapetto; il soccombente ricorreva in Cassazione.

La Corte – con l’Ordinanza n° 16961/2026 – nel rigettare il ricorso, ha affrontato il tema processuale della qualificazione della domanda; per il migliore inquadramento del caso, occorre soffermarsi – innanzitutto – sull’istituto sostanziale sotteso.

Le vedute

Secondo l’art. 905 c.c. – dedicato alle “vedute dirette” – “non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”; parimenti “non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo”. L’art. 906 c.c. è invece dedicato alle “vedute laterali”: “Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri”. Per entrambe le tipologie di veduta (diretta o obliqua), vi è un principio consolidato in giurisprudenza: l’accertamento della veduta va fatta con riguardo alla possibilità che la conformazione obbiettiva dell'opera offra di guardare frontalmente o meno sul fondo del vicino, non già in base alla posizione della persona (Cass. n° 4523 del 993; Cass. n° 2159 del 2002). Differente dalla veduta, è – poi – la “luce”: mentre le vedute consentono di sporgere il capo sul fondo finitimo, le luci sono meramente funzionali al passaggio dell’aria e della luce.

Il problema della qualificazione della domanda nella controversia del Vulture

Il Tribunale di Potenza aveva escluso che - nelle conclusioni dell’atto di citazione - fosse stata formulata una specifica domanda fondata sulla violazione degli art. 905 e s.s. del codice civile. La Corte di Appello aveva – invece – riscontrato la proposizione della domanda diretta ad eliminare la violazione delle distanze in quanto nella citazione l’attore aveva diffusamente richiamato l’art. 905 c.c. (“benché tali profili non siano stati poi richiamati espressamente nelle conclusioni della citazione, le argomentazioni espresse sono chiare nell’individuare la violazione della menzionata disposizione come ragione sufficiente all’abbattimento del fabbricato”). Il soccombente impugnava - quindi - davanti alla Corte di Cassazione la sentenza di secondo grado, dolendosi della violazione degli artt. 342,345 e 101 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe accertato una servitù di veduta, nonostante non vi fosse stata un’esplicita richiesta in tal senso in primo grado. Si sottolinea che il ricorrente riteneva violato anche il divieto dei “nova” in appello.

… E secondo la pregressa giurisprudenza di legittimita’.

Con l’Ordinanza n° 16961/2026, la Suprema Corte – tuttavia – riteneva corretta la decisione della Corte di Appello. Ed invero Giudice del merito ha il potere di valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non soltanto dal tenore letterale degli atti, ma anche dalle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, fermo il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n° n. 75 del 2010; Cass. n° 15802 del 2005; Cass. n° 18653 del 2004; Cass. n° 19188 del 2003).

Posto che l'art. 905 cod. civ. salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati, la Corte di Cassazione ripercorre gli atti di causa dai quali si desume la pretesa concretamente esercitata. Segnatamente, dall’esame dell’atto di citazione, risulta che l’attore “ha dapprima lamentato la «costituzione di servitù di affaccio a distanze non consentite» (così testualmente a pag. 2 dell’atto di citazione, secondo cpv.), ribadendo poi (sempre testualmente, a pag. 3 della citazione, penultimo cpv. prima del «p.q.m.» precedente la formulazione delle conclusioni) che la costruzione ha realizzato un affaccio diretto a distanza inferiore a mt. 1.50, come prescritto dall’art. 905 c.c.; ha, quindi, chiesto esplicitamente, formulando le conclusioni, la demolizione della costruzione e il ripristino dello stato dei luoghi per violazione delle distanze”. Secondo la Corte, il richiamo esplicito alle violazioni consente di ritenere proposta anche la domanda demolitoria o di riduzione in pristino.

Considerazioni finali

Incombe sull’operatore del diritto l’onere di procedere a puntuali allegazioni in fatto nonché l’onere di una altrettanto compiuta e puntuale articolazione delle conclusioni. Ferma – tuttavia – la massima diligenza da dispiegare al riguardo, è sempre il Giudice a qualificare la domanda, ben potendo la Corte di Appello procedere ad una diversa qualificazione rispetto al Giudice di primo grado.

In generale, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la proprietà – e gli altri diritti reali di godimento – appartengono alla categoria dei “diritti autodeterminati”, individuati sulla base della sola indicazione del relativo contenuto. Non viola – dunque – il divieto dei nova in appello la deduzione di un fatto costitutivo diverso da quello prospettato in primo grado ma comunque logicamente connesso con il petitum.

A titolo esemplificativo, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un actio confessoria servitutis, in primo grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia (Cass. Sentenza n° 23565 del 2019).

Il problema della qualificazione della domanda si presenta con una certa frequenza in materia di diritti reali, nonostante le disposizioni codicistiche in materia siano dettagliate; ed invero le particolarità del singolo caso (mai identico ad un altro), la necessità di rapportare lo stato dei luoghi alla norma sostanziale, la necessità di puntuali allegazioni in fatto e precise conclusioni rendono il lavoro dell’interprete delicato e – inevitabilmente – suscettivo di molteplici letture.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16961 2026


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