Con il comunicato stampa n. 134 il Consiglio dei Ministri informa di aver approvato, nel corso della riunione del 4 ottobre 2016, in via preliminare tre decreti legislativi di attuazione dell'art. 1 comma 28 lett. a), b) e c) della L. 20/05/2016 n. 76 in materia di unioni civili.
La legge delega il governo ad emanare:
disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
disposizioni di coordinamento in materia penale.
In particolare :
- il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine;
- quanto al diritto internazionale, le norme contenute nei decreti evitano le possibili elusioni della disciplina italiana quando non esistono profili oggettivi di transnazionalità, come per esempio quando si tratta di un’unione civile contratta all’estero da cittadini italiani che abitualmente vivono in Italia: anche in questo caso l’unione civile è regolata dalla legge italiana;
- sotto il profilo penale, sono state apportate alcune modifiche, per una equiparazione del partner dell'unione civile al coniuge: è previsto quindi il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; è altresì previsto che possa applicarsi al reato di omicidio l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile.