Lunedi 1 Febbraio 2016 |
Il caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini non è infrequente: il sig. B. cita in giudizio un istituto di credito, presso il quale è titolare di un conto corrente; deduce di aver tentato di eseguire un prelievo bancomat presso di esso, senza riuscirci perchè l'apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la scritta "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio"; di aver immediatamente segnalato l'inconveniente al vicedirettore della filiale che si trovava presso l'istituto e di aver ricevuto l'indicazione di tornare il giorno dopo; di averlo fatto e di aver constatato il mancato rinvenimento della carta predetta.
Nei giorni successivi ignoti effettuavano consistenti prelievi per oltre 7000 Euro.
L'attore quindi comunicava per iscritto l'evento al vice direttore e sporgeva denuncia all'autorità giudiziaria; successivamente adiva il giudice civile per ottenere dalla banca il risarcimento del danno subito, ritenendo la banca responsabile dell'accaduto a causa della condotta negligente del suo vicedirettore.
Il tribunale e la Corte di Appello respingevano la domanda: per i giudici di merito, infatti, l'indebito prelievo era ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità dell'appellante.
Le riprese video della fase del prelievo, infatti, hanno evidenziato che l'appellante è stato vittima di una truffa da parte di persona ignota che si è avvicinato a lui e, con il pretesto di volerlo aiutare nell'operazione, ha evidentemente visto e memorizzato il PIN, avendo in precedenza manomesso il funzionamento dell'apparecchio in modo da poter recuperare la disponibilità della carta rimasta al suo interno.
L'appellante quindi, secondo i giudici, ha commesso l'imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta ma omettendo di far menzione della presenza di un terzo. Così facendo l'appellante ha violato in particolare la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN.
Il cliente della banca propone ricorso per Cassazione, deducendo che le sentenze di merito avevano posto l'accento soltanto sulle sua imprudenza, ma non avevano valutato le responsabilità della banca: il cliente infatti aveva immediatamente avvisato la banca del cattivo funzionamento dello sportello Bancomat e del trattenimento della carta, ma il funzionario non aveva posto in essere nessuna cautela atta ad evitare il danno a fronte della segnalazione dello spossessamento.
Pertanto da parte della banca era stata attuata una condotta radicalmente omissiva in violazione dell'art. 1176 c.c. comma 2.
Inoltre, sebbene lo sportello fosse costantemente videosorvegliato, la banca non aveva vigilato adeguatamente contro la manomissione dello stesso.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 806/2016 accoglie l'impostazione del ricorrente e censura in più punti la sentenza di merito, che non ha analizzato il comportamento della banca alla stregua del criterio della diligenza professionale ex art. 1176 c.c comma 2: secondo gli Ermellini, “ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere".
Pertanto, il giudice del rinvio dovrà valutare se il comportamento della banca, sia in ordine al riscontrato difetto di manutenzione e custodia, sia in ordine alla condotta accertata del responsabile presente nella sede della medesima, possano integrare il difetto di diligenza ex art. 1176 c.c. comma 2, anche a fronte del comportamento non osservante dell'obbligo contrattuale di non favorire la lettura del PIN e di provvedere al blocco immediato.